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SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DEI RIFIUTI

L'Unione europea ha istituito un sistema di sorveglianza e controllo per organizzare e disciplinare le spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana, ed integrare nella legislazione europea, le disposizioni della convenzione di   Basilea e la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dai paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico {OCSE).

 

II Regolamento CE/ 1013 / 2006 disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in particolare:

 

- le spedizioni di rifiuti fra Stati membri all' interno della Comunità con o senza transito attraverso paesi terzi (Titolo 11);

- le esportazioni di rifiuti dalla Comunità (Titolo IV) sono consentite per tipologie diverse a seconda del paese di destinazione, distinguendo:

 

a) le esportazioni verso i paesi EFTA le esportazioni verso i paesi OCSE;

b) le esportazioni verso i paesi extra OCSE;

c) le esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare;

 

Le importazion i di rfiuti nella Comunita (Titolo V) sono consentite per tipologie e destinazioni diverse a seconda del paese di provenienza, distinguendo:

 

a) le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea;

b) le importazioni da paesi che hanno concluso accordi o intese secondo l' art. 41, comma 1, lettere b) o c); le importazioni da paesi OCSE;

c) le importazioni da paesi o territori d'oltremare. ;

d) il transito nel territorio della Comunità di spedizioni da e verso paesi terzi (Titolo VI).

 

 

 

Procedure per le spedizioni

Sono previste due distinte procedure a seconda della tipologia di rifiuto da spedire:

 

1)     La procedura di informazione (Art. 18) è correlata alla tipologia del rifiuto e al paese da cui tale rifiuto proviene o è destinato a fini di recupero, e riguarda:

 

a) rifiuti non pericolosi destinati a recupero > 20 Kg (lista verde allegati Ill, e 111- B)

 

b) rifiuti destinati alle analisi di laboratorio volte ad accertare le loro caratteristiche chimico­ fisiche o la loro idoneità ad operazioni di recupero / smaltimento in quantita inferiore a 25 Kg

miscele di rifiuti allegato Ill - A

 

La procedura prevede l' obbligo di accompagnare i rifiuti oggetto della spedizione con un apposito documento di cui all' allegato VII, firmato dal soggetto che organizza la spedizione, prima dell' inizio della spedizione stessa, e dal destinatario (impianto di recupero o laboratorio) al ricevimento dei rifiuti.

Nel documento di informazione deve essere dichiarata l'esistenza di un contratto (non richiesto per i rifiuti destinati a laboratorio) stipulate tra chi organizza  la spedizione e il destinatario, una copia del quale deve essere   inviata su richiesta, all' autorità competente interessata.

 

2)    La procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte (Art. 3) che si applica alle spedizioni di rifiuti:

a) destinati allo smaltimento

b) di quelli destinati al recupero elencati in allegato IV (lista ambra)

c) non classificati sotto una voce specifica degli allegati Ill (lista verde), e IV;

d) i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica.

Documento di MOVIMENTO
Movimenti/Spedizioni Transfrontalieri di Rifiuti
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Documento di NOTIFICA
Documento di Notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
documento di NOTIFICA per i movimenti-spedizioni transfrontalieri di rifiuti.pdf [752.10 KB]
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Elenchi dei rifiuti

Nell’allegato III del Regolamento sono elencati i rifiuti non pericolosi destinat i ad essere recuperati e soggetti all' obbligo di informazione ; mentre l'allegato IV contiene l'elenco dei rifiuti destinati ad essere smaltiti e i rifiuti pericolosi destinati ad essere  recuperati,  a cui  si applica  la  procedura di not ifica. In un apposito elenco separato, l' allegato V, figurano i rifiuti la cui spedizione è vietata.

 

A prescindere dal tipo di procedura,  tutte le persone coinvolte nella spedizione  devono prendere le misure necessarie per  assicurare che i  rifiuti  siano  gestiti  con  metodi ecologicamente corretti durante l'intero iter della spedizione e al momento del loro smaltimento o del lore recupero.

 

 

La procedura di notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione ( paesdi partenzapaesi in cui transitano i rifiuti paesi di destinazione) di rilasciare un'autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione.

 

La spedizione dei rifiuti deve costituire l'oggetto di un contratto fra la persona incaricata della spedizione dei rifiuti e ii destinatario di tali rifiuti. Detto contratto deve essere corredato  di  garanzie finanziarie se i rifiuti sono soggetti al requisito di notifica.

 

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento:

- lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme off shore , pur chè disciplinati dalla convenzione  internazionale di Marpol   73/ 78  o  da  altri  strumenti internazion ali vincolanti;

- i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finchè tali  rifiut i non sono scaricati  a terra per essere recuperat i o smaltiti;

- le spedizioni di residui radioattivi ( disciplinati dalla direttiva 92/ 3 Euratom del 3-2-1992);

- le  spedizioni  di   origine animale rientranti  nel campo di applicazione del Regolamento  CE n .1 774/ 2002;

- le spedizioni di rifiuti di cui all' art .2, punto l), lettera b), punti ii), iv), e v) della direttiva 2006/ 12/ CE, qualora sia gia contemplata da altra normativa comunitaria contenete disposizioni simili;

- le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato antartico;

- le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi.

 

La richiesta di autorizzazione per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti all' i nterno della Comunità è riferibile ai casi di esportazione o importazione.

Per le esportazioni intracomunitarie di rifiuti (pericolosi e non) destinati allo smaltimento, o rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero, si deve attivare una procedura di notifica scritta, secondo quanto previsto dal Titolo II del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Nello specifico per le operazioni di recupero (Rl -R13 ) la procedura da applicare dipende dalla tipologia del rifiuto (natura chimico-fisica) e dalla pericolosità ovvero se il ri fiuto è in lista verde o ambra.

Questa notifica è valida, (salvo casi particolari), per un anno solare e deve riguardare rifiuti classificati con un singolo codice e avere un unico destinatario. 

Esportazione dei rifiuti

Fase lstruttoria:

 

II soggetto notificatore, individuato ai sensi dell' art .2 del Regolamento n. 1013/ 2006, presenta alla Regione una richiesta per ii rilascio dei moduli di notifica e movimento (1/ A e 1/ B) previo pagamento dei diritti  amministrativi (OM  370/98), indicando le motivazioni che costituiscono la deroga all'obbligatorieta di destinazione dei rifiuti agli impianti nazionali. La notifica non puo comprendere piu tipologie di rifiuti. Controllate le dichiarazioni contenute nell' istanza, la Regione rilascia i moduli richiesti insieme all' elenco della documentazione da produrre a corredo della notifica ai sensi  del Regolamento  CE  1013 / 2006-Allegato II - Parti 1, 2 e 3.

II Notificatore, consegna i moduli 1/A e 1/ B compilati, e la documentazione richiesta da sottoporre al controllo regionale, in numero di copie pari al  numero  di  autorità interessate, e redatti  nelle  lingue dei paesi di spedizione e destinazione.

 

Entro 3 giorni la Regione verifica che la notifica sia completa e debitamente compilata e che i soggetti interessati dalla procedura di notifica siano autorizzati a svolgere le attività previste. Se necessario, richiede alla societa notificatrice, integrazioni e/o chiarimenti in merito alla pratica al fine di valutare la conformità della stessa. In caso di notifica incompleta o di documentazione inesatta, ii procedimento relativo al rilascio di autorizzazione non potrà essere avviato.

 

Successivamente, ritenuta conforme la documentazione presentata, la Regione ne trattiene una copia e invia, con nota firmata e protocollata, la notifica con il dossier all'autorità di destinazione (ed eventua/mente all'autorità di transito ),e informa il Notificatore dell'avvenuta trasmissione.

 

Entro 3 giorni dal ricevimento della document azione, la competente autorità di Destinazione, (ed eventualmente di Transito), effettua attivita di verifica, e qualora ritenga che siano necessarie informa zioni e documenti aggiuntivi ha facoltà di richiedere al Notificatore la documentazion e integrativa, informando contestualmente della richiesta le altre Autorità competenti. Entro 3 giorni dal ricevimento delle informazioni e documenti integrativi le autorità interessate devono informare il Notificatore e le altre autorità interessate del ricevimento della notifica.

 

Entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento, le autorità competenti possono comunicare per scritto al Notificatore e alle altre Autorità interessate: l' autorizzazione alla spedizione,  l' autorizzazione con condizioni,  o  eventuali obiezioni  alla spedizione. I 30 giorni decorrono dalla data di t rasmissione della conferma di ricevimento, da parte dell' autorità di destinazione .

 

Autorizzazione al trasporto dei rifiuti: Nel caso in cui le autorità competenti autorizzino la spedizion e dei rifiuti, apponendo timbre e firma sul documento di notifica (campo 20}  informano  per  iscritto  il Notificatore, e inviano copia della comunicazione al destinatario e alle altre Autorità competenti int eressate. l'autorizzazione scade decorso 1 anno dalla data del rilascio indicata nel documento di notifica.

 

Prima di iniziare la spedizione, il Notificatore presenta all' Autorità di spedizione, la garanzia finanziaria sul trasporto di rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui all' art . 6 del Regolamento n. 1013/ 2006, all' art . 194 del D.Lgs. 152/2006 e al OM n. 370/1998 a copertura degli obblighi derivanti dalla spedizione notificata e del completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati, e devono intendersi svincolate quando l'autorità competente interessata ha ricevuto ii certificato di avvenuto e regolare recupero o smalt imento, ovvero in caso di piu spedizioni autorizzate, quello relativo all' ultimo trasporto.

 

L'Autorità di spedizione, accertato che la garanzia sia conforme e congrua nella forma, nel contenuto e nell'importo di copertura,  consegna  al Notificatore l' originale del documento di movimento che accompagna i rifiuti durante la spedizione. In caso  di  notifica  generale,  ii  documento  di  movimento originale è  riprodotto in copie fotostatiche, timbrate, vidimate e numerate in quantità pari al numero di trasporti garantiti dalla  garanzia stessa. Dette copie  sono rilasciat e al  Notificatore previo pagamento dei diritti amministrativ i, (pari ad€ 25,82 per ogni documento di movimento), insieme ad una nota di congruità che riporta le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti.

 

Svincolo deIla polizza assicurativa: Dopo aver completato i viaggi coperti da polizza fideiussoria, ii Notificatore invia all' autorità di spedizione richiesta di svincolo  delle garanzie finanziarie allegando  alla r ichiesta gli eventuali documenti di movimento originali non utilizzati,  e  copie  dei  documenti  di avvenuto conferimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, lettera e) ed art. 16, lettera e) regolamento CE n. 1013 / 2006. L' Autorità di spedizione dopo aver effettuato i controlli  previsti dal Regolamento (spedizioni effettuate nei termini prescritti, verifica che ii quantitativo esportato non superi quello autorizzato,  ecc.), formalizza lo svincolo delle garanzie fideiussorie, con apposito provvedimento, entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta, ai sensi del OM 370/1998, provvedendo alla restituzione dell' originale della polizza, salvo segnalazioni delle Autorità interessate al trasporto e conferimento, di danni o illeciti cagionati durante le operazioni.

Importazione dei rifiuti

Ricevimento della notifica da parte delle autorità  competenti  estere:  In  caso  di  importazioni intracom unitarie di rifiuti all'interno della Regione, è  previsto un controllo documentale delle notifiche scritte inoltrate  dalle competenti  Autorità di Spedizione estere e alla contestuale verifica delle autorizzazion i all'esercizio degli impianti che ricevono i rifiuti all' interno dei confini regionali al fine di verificare l'aderenza a norme e autorizzazioni delle spedizioni.

 

Conferma di ricevimento della notifica: Verificata la completezza e regolarità deIla documentazione ricevuta, I' Autorità di destinazione trasmette all' Autorità di spedizione, alle Autorità di transito e al notificatore la conferma di ricevimento.

 

Rilascio  autorizzazione: Analogamente alla  procedura  di  esportazione,  entro  30 giorni  dalla  data  di t rasmissione della conferma di ricevimento, I' Autorità di Destinazione può formalizzare l' autorizzazione alle spedizioni o sollevare obiezioni, a norma di quanto previsto dal Regolamento 1013/2006 (CE).

 

Prima del rilascio dell'autorizzazione, viene verificata anche l' effettuazione del pagamento dei diritti amministrativi st abiliti dal DM 3 settembre 1998, n. 370, per l' importo di € 258,23, con le modalità indicate nell' Allegato 4 del DM. A scadenza dell'autorizzazione, I' Autorità di Destinazione verifica che sia avvenuto il recupero/ smaltimento dei rifiuti, e che i diritti amministrativi, pari ad € 25,82 per documento di movimento, siano stati regolarmente versati.

Esportazioni dei rifiuti dalla comunità verso Paesi terzi

Per le esportazioni di rifiuti dalla Comunità il Regolamento 1 013 / 06 prevede il divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione delle esportazioni dirette verso i Paesi EFTA (art. 35), se il Paese accetta l'importazione dei rifiuti, e se l'autorità competente di spedizione, nella Comunità, accerta che i rifiuti saranno gestiti con metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione. Devono comunque essere rispettati gli obblighi di ripresa dei rifiuti nei casi di esportazioni non conformi o illegali (articoli 22 e 24 del Regolamento).

 

Nel caso di esportazione di rifiuti dalla Comunità verso i Paesi EFTA, della convenzione di Basilea, si applica la pro cedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, del Titolo II del Regolamento 1013/06, con le integrazioni contenute nei paragrafi 2 e 3 dell' art. 35 del Regolamento.

 

Per le esportazioni di rifiuti dalla Comunità destinati al recupero il Regolamento diversifica le procedure da applicare nel caso in cui nel Paese di destinazione si applica o meno la decisione OCSE. Per le esportazione di rifiuti destinati al recupero in Paesi non-OCSE è  previsto:

 

-     il divieto di esportazione per i rifiuti pericolosi (Art . 36)

-     la procedura prevista dal Regolamento 1418 / 2007 (1), per i rifiuti elencati in lista verde Allegato Ill

-     la notifica e autorizzazione preventiva scritta per altri rifiuti non pericolosi indicati all' articolo 37.

 

Per le esportazioni di rifiut i destinati al recupero in Paesi OCSE:

 

I rifiuti in lista verde e  allegati  IIIA  e 111B  sono soggetti alle  stesse  disposizioni previste  per  tali rifiuti all'i nterno della Comunità, con alcuni adattamenti ed integrazioni (A rt . 18 e 38)

Per i rifiuti in lista ambra e allegato IVA si applicano le stesse disposizioni  che disciplinano le spedizioni di t ali rifiuti all' interno della Comunità con le integrazioni previste all' art . 38 del Regolamento.

 

(1): Regolamento 1418/2007 e smi : nel Regolamento sono riportati i Paesi non Ocse, e per ciascuno una Tabella divisa in 4 co/onne con i codici dei rifiuti della lista -Verde, in base alla decisione che i Pesi stessi hanno espresso:

I rifiuti elencati nella colonna a), non possono essere trasportati nel Paese di destinazione, in quanta per essi èstato

espresso il divieto;

I rifiuti elencati nella colonna b) devono essere accompagnati da Notifica e Autorizzazione scritta, (modalità art. 35, Reg.1013/ 06 )

I rifiuti elencati nella colonna c) non sono sottoposti a nessun controllo nel  paese  di destinazione.  Pertanto  ai  sensidell'art. 37, par. 3 Reg.101306, sono soggetti agli obblighi di lnformazione genera/e {art. 18 Reg. 1013/06)

I rifiuti elencati nella colonna d) sono soggetti a procedure di controllo stabilite dal Paese di destinazione, ai sensi della normativa nazionale applicabile. Quindi sono soggetti, sia alla procedura generale di lnformazione (come per colonna c), se non presenti nella co/onna b), sia alle disposizioni dettate dalla normativa vigente nel Paese di destinazione.

 

 

 

 

Importazione di rifiuti nella Comunità da Paesi terzi

L'importazione di rifiuti nella Comunità dipende dalla natura giuridica dei paesi interessati e dal tipo di operazione finale a cui sono destinati i rifiuti.

 

Gli articoli 41 e 43 del Regolamento 1013/ 06 disciplinano:

 

1- 11 divieto di lmportazione nella Comunità di rifiuti destinati  allo smaltimento da cui sono escluse le sped izioni provenienti da:

 

a - Paesi aderenti convenzione Basilea

b - altri Paesi con i quali la Comunità o i suoi St ati membri hanno concluso Accordi/ lntese bilaterali mult ilaterali compatibili con la normativa comunitaria

c - altri Paesi con i quaIi gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali

da altri territori nei casi in cui, in via eccezionale, in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilat erali di cui alle lettere

b) o c) o in cui I' Autorità competente del Paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

 

2- II divieto di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero da cui sono escluse le spedizioni provenienti da:

 

a - Paesi OCSE

b - Paesi aderenti convenzione Basilea

c - altri Paesi con i  quali  la Comunità  o  i  suoi  Stati  membri  hanno concluso  Accor di/ lntese  bilaterali­ m ult ilatera li compat ibili con la norm at iva comunit aria

d-altri Paesi con i quaIi gli Stati membri hanno concluso individua lment e accor di o int ese bilat erali

e-altri territori nei casi in cui, in via eccezional e, in situaz ione di crisi, di rist abili m ento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilat erali di cui alle lettere

b) o c) o in cui I' Autorità competente del Paese di spedizion e non sia stata designata o non sia in grado di agire.

 

Per le lmportazioni ammesse, il Regolamento distingue le procedure a seconda che si tratti di:

 

1- lmportazione di rifiuti destinati allo smaltimento per le quali e prevista la notifica ed Autorizzazione preventiva scritta (art. 42) cioè, per analogia, le stesse disposizioni  previste per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, con specifici adattamenti. Per le spedizioni provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o aItri Paesi con i quaIi la Comunità ha concluso accordi o intese bilaterali (art. 41 ).

 

2- lmportazione di rifiuti destinati al recupero:

-se l'importazione proviene dai paesi non-OCSE aderenti alla convenzione di  Basilea è prevista la notifica ed autorizzazione preventiva scritta (art.45 e 42};

-se l'importazione proviene dai paes i OCSE è prevista la procedura di  obblighi  generali  di  informazione (art. 18 e art. 44 ) per  i  rifiuti  elencati in lista verde;  e la notifica ed autorizzazione  preventiva scritta  (art. 44 ) per i rifiut i elencati in lista ambra.

La normativa Italiana

Decreto 3 settembre 1998, n. 370 - regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti (pubblicato in G.U. 26 ottobre 1998, n. 250; entrato in vigore il 10 novembre 1998

Decreto Ministeriale
n. 370 del 3 settembre 1998
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (supplemento ordinario n. 96 alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Decreto Legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006
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Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 206 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai riofiuti e che abroga alcune direttive.

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Decreto 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (G.U. Serie Generale n. 195 del 23 agosto 2014

Decreto Legislativo
n. 205 del 3 dicembre 2010
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La normativa Europea

Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europe e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L190)

Regolamento CE
N. 1013/2006
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Regolamento CE n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008, integra l'allegato IC del regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE), contenente istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e movimento

Regolamento CE
N- 669/2008
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Regolamento CE n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 recante modifica agli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell'ambito della convenzione di Basilea.

Regolamento CE
1379/2007
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Regolamento CE n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verso alcuni Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Regolamento CE
N. 1418/2017
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Regolamento CE n. 740/2008 che modifica il Regolamento CE 1418/2017 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni Paesi.

Regolamento CE
N. 740/2008
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Regolamento CE n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Regolamento CE
N. 308/2009
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Regolamento CE n. 967/2009 che modifica il regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati verso Paesi non appartenenti all'OCSE.

Regolamento CE
N. 967/2009
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Regolamento CE n. 837/2010 che modifica il Regolamento CE n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all'OCSE.

Regolamento CE
N. 837/2010
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Regolamento CE n. 413/2010 recante modifica degli allegati III, IV e V del Regolamento CE n. 1013/2006, per tener conto delle modifiche adottate con decisione C (2008) 156 del Consiglio dell'OCSE.

Regolamento CE
N. 413/2010
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Regolamento CE n. 664/2011 della Commissione dell'11 luglio 2011 recante modifica del Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A

Regolamento CE
N. 664/2011
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