Polizza C.A.R. Contractor's All Risks

La polizza CAR (Contractor's All Risks) - ovvero «tutti i rischi del costruttore» - è una polizza che copre i danni materiali e diretti che un’opera civile può subire durante tutta la fase di costruzione.

Le garanzie decorrono dall’allestimento del cantiere, lo scarico del materiale ed attrezzature sul posto, fino alla certificazione dell’ultimazione dei lavori, ovvero rilascio del certificato di collaudo statico.
Se richiesto dall’assicurato può essere previsto un maggior periodo di garanzia detto di “manutenzione” successivo alla chiusura del cantiere.


La polizza CAR di norma offre le seguenti sezioni di garanzia:

  • Danni alle opere, con eventuale estensione alle opere preesistenti nel luogo di esecuzione dei lavori
  • RCT - Danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere

La garanzia assicurativa "danni alle opere" è di tipo all risks, ovvero garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate determinati da qualunque causa non espressamente esclusa.
Può essere sottoscritta sia per lavori pubblici che privati.

CAR per appalti pubblici

La polizza è dedicata alle imprese che si aggiudicano appalti pubblici per la costruzione di opere civili.


Consente di adempiere a quanto richiesto dall'art. 30 comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i.,  relativamente alle coperture assicurative obbligatorie per gli appalti pubblici.

Le garanzie prestate sono le medesime della polizza CAR dedicata ai privati ma, tali garanzie base, possono essere completate con alcune estensioni.

 

Sono coperti tutti i rischi di esecuzione - da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione (assicurabili con apposita polizza professionale), azione di terzi e cause di forza maggiore.

 

E’ prevista l’estensione Danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere e, secondo la tipologia di lavori, viene frequentemente richiesta l’estensione per danni alle opere preesistenti.

CAR opere e lavori privati

La polizza tutela l’impresa edile dai danni che possono essere causati alle opere in costruzione durante l’esecuzione ed eventualmente per il periodo di “manutenzione” successivo alla consegna.


La garanzia all Risks offre una copertura globale contro qualsiasi tipo di evento esterno ed interno che rechi danno ai beni assicurati, fatta eccezione per danni espressamente esclusi.


Le garanzie possono essere estese attivando la sezione RCT ai danni a terzi.

NORMATIVA

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, le norme che regolavano la voce “polizza assicurativa obbligatoria” per l’esecuzione dei lavori aggiudicati erano scritti nell’articolo 129 del D.lgs. 163/2006 (il vecchio codice degli appalti) e nell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 (il vecchio regolamento di attuazione del D.lgs. 163/2006). Queste due norme sono state abrogate e sostituite dall’articolo 103 (comma 7, 8 e 10) del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. La polizza assicurativa di cui stiamo parlando è conosciuta con la denominazione “polizza C.A.R. per appalti pubblici” e l’acronimo C.A.R. indica “Contractor’s All Risks”.  Si tratta di un contratto assicurativo a copertura di tutti i rischi che si potrebbero verificare, per qualunque causa, nel corso dell’esecuzione di un lavoro. In particolare deve prevedere una garanzia per la responsabilità civile per i danni procurati a terzi nel corso dei lavori allo scopo di tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale rischio, salvo i rischi derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, azioni di terzi e da cause di forza maggiore.

In particolare, la garanzia per la responsabilità civile per gli eventuali danni procurati a terzi deve avere una validità dalla sottoscrizione del contratto fino alla data di emissione del previsto certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dell’opera. Dunque, bisogna fare molta attenzione a questi particolari per evitare contestazioni da parte della stazione appaltante e per evitare problemi, è preferibile rivolgersi ad un grande gruppo assicurativo. Per quanto riguarda i costi di queste polizze assicurative, è tutto in proporzione all’entità dei lavori, dai luoghi e dalle difficoltà oggettive che l’assicuratore dovrà valutare di volta in volta e per questi motivi, Vi suggeriamo di chiedere un preventivo ad almeno due compagnie di assicurazione specializzate ed accreditate presso gli enti pubblici.

Oltre a questi dettagli di natura economica, bisogna tenere presente che gli enti appaltanti chiedono che la copertura assicurativa decorra dall’inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato mentre a garanzia dei lavori eseguiti, è facoltà dell’ente appaltante chiedere che la polizza preveda indennizzi contro i rischi connessi ad una non corretta esecuzione dei lavori.