Dal 15 Gennaio 2026 prende il via l'Arbitro Assicurativo
Da oggi è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS), uno strumento semplice, rapido ed economico di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.
Il ricorso può essere presentato contro un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo, esclusivamente on line sul portale e non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Il costo per il ricorrente è di 20 euro, che gli verranno restituiti se è accolto.
Si possono rivolgere all’AAS il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto assicurativo oppure il danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto).
Accedi al portale AAS per presentare ricorso.
Cos’è l’AAS
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
L’AAS è uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico: il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Il ricorso è deciso da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La Segreteria Tecnica dell’AAS, istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.
Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della compagnia e/o dell’intermediario costituisce un presupposto per l'ammissibilità del ricorso dell'Arbitro.
La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento sul sito dell'AAS per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
