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Mezzi Finanziari richiesti per l’Ingresso in Italia

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale ed, in generale, nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto ed il ritorno nel proprio paese al termine dello stesso. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello Spazio Schengen (Codice dei visti).

 

Il Ministero dell’Interno (in attuazione dell’art. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).

 

La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

 

Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l’esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

 

L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell’ingresso nel Territorio Nazionale.

 

Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso, ovvero – all’eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.

La fideiussione bancaria

La fideiussione bancaria è un documento richiesto allo straniero che si presenta al Consolato o all’Ambasciata Italiana del suo Paese d’origine nel momento in cui richiede il Visto Turistico per l’Italia.

 

Permette di dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari che possano garantire il suo sostentamento durante il suo soggiorno in Italia o in area Schengen.

 

La fideiussione deve essere richiesta dal cittadino italiano oppure dal cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno che intende aiutare il suo ospite ad ottenere il Visto Turistico per l’Italia.

 

Caratteristiche della fideiussione bancaria

 

La fideiussione bancaria prevede un importo a garanzia di 3.905 € a persona e consente di dimostrare la disponibilità dei mezzi di sussistenza come previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2000, senza altro obbligo di presentare disponibilità di denaro contante.

 

La fideiussione ha 6 mesi di validità, durante i quali si può soggiornare in area Schengen per 30/60/90 giorni a seconda della combinazione scelta.

 

Vantaggi

  • Libertà: può essere utilizzata liberamente per visti multipli, ossia per più ingressi nell’arco dei 6 mesi
  • Flessibilità: non vincola la data di partenza e la data del rientro nell’arco dei 6 mesi
  • Economicità: prezzo inferiore rispetto alle altre offerte presenti sul mercato
  • Garanzia: rispetta tutte le direttive del Codice Europeo dei Visti

 

IN ALLEGATO POTETE SCARICARE:

 

 

- Lista documenti

 

- Foglio informativo

 

- Modulo privacy

 

- Modulo di richiesta

 

 

 

Brochure
Ingresso Stranieri Extracomunitari
Brochure Ingresso Stranieri Extracomunitari.pdf [307.69 KB]
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Fideiussione Ingresso Stranieri
Elenco documenti
0. FIDEIUSSIONE INGRESSO STRANIERI - documenti richiesti.pdf [444.02 KB]
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Finanziaria Romana SpA
Foglio Informativo Fideiussione Ingresso Stranieri
1. FOGLIO INFORMATIVO - Ingresso cittadini extra UE n. 25.2_ dal 01.01.201.pdf [896.20 KB]
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Finanziaria Romana SpA
Modulo Privacy
2. PRIVACY GDPR doc. n. 21.pdf [293.93 KB]
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Finanziaria Romana SpA
Modulo richiesta fideiussioni ingresso stranieri
3. QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO EXTRAEU _ P.F. doc. n. 20.4 del 05.03.2019.pdf [315.84 KB]
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Polizza Sanitaria

L'assicurazione sanitaria per stranieri è un documento necessario ai fini del rilascio del visto di ingresso e può essere stipulata presso le compagnie assicurative. L'assicurazione può essere contratta in Italia dalla persona che invita.

 

 

In Italia molti stranieri hanno accesso alle nostre strutture sanitarie pubbliche senza che abbiano obbligatoriamente stipulato una assicurazione sanitaria per stranieri. Dipendendo dalle rispettive nazionalità e del tipo di permanenza in Italia, alcuni stranieri godono di quasi tutti i diritti di noi italiani.

 

 

I residenti di un paese facente parte dell'Unione Europea o dello SSE (Spazio Economico Europeo), qualora si trovassero in una breve visita in Italia, possono ricevere l'assistenza sanitaria opportuna in una qualsiasi struttura sanitaria pubblica con il solo pagamento del ticket.

 

 

 

Per quanto riguarda i cittadini extra EU (extracomunitari), che siano residenti o in transito in Italia, possono vantare alcune coperture sanitarie gratuite o quasi ma spessissimo con importanti limitazioni che rendono più che raccomandabile, quando non obbligatorio, stipulare una assicurazione sanitaria privata. Esiste anche la possibilitá che un cittadino Extra EU si iscriva autonomamente e volontariamente al Sistema Sanitario Nazionale, quindi che paghi le dovute quote mensili e venga perciò qualificato come avente diritto di assistenza sanitaria.

 

 

Per i cittadini extra EU o extracomunitari, il governo italiano ha stabilito alcune regole da osservare durante la loro permanenza nel nostro paese affichè possano soggiornare ed essere coperti in caso di una emergenza sanitaria. Principalmente le regole ed i procedimenti a seguire variano a seconda del motivo e della durata della permanenza dell'extracomunitario nel nostro paese.

 

 

Permanenza di breve durata
Gli extracomunitari che intraprendano una breve vista nel nostro paese sono obbligati a stipulare una assicurazione sanitaria privata che preveda un massimale minimo di 30,000 Euro, a copertura delle spese derivanti da prestazioni mediche e chirurgiche di ogni genere con o senza necessità di ricovero. Senza compiere con questo requisito sarà impossibile ottenere il visto d'entrata in Italia... Diremmo quindi, che un cittadino EU abbia principalmente due opzioni: quella di acquistare una polizza di assicurazione sanitaria internazionale nel suo paese d'origine prima di affrontare il viaggio o di chiedere aiuto a chi lo sta invitando in Italia affinchè stipuli a suo nome una polizza sanitaria con una compagnia assicurativa italiana.

 

 

Permanenza di lunga durata
Un cittadino EU che pianificasse un lunga permanenza in Italia, magari per ragioni di studio o lavoro, potrà ottenere il necessario visto unicamente presentando una documentazione che dimostri le sue possibilitá economiche di far fronte a qualsiasi emergenza sanitaria che potesse sopraggiungergli durante il suo soggiorno nel nostro paese. I consigli o le opzioni principali sono:

 

  1. Di recarsi all'ambasciata o al consolato italiano del proprio paese d'origine, per informarsi sulle possibilità di ottenere una dichiarazione consolare che stabilisca il diritto all'assistenza medica in Italia in base ad accordi internazionali tra i due paesi.
  2. Di stipulare una polizza sanitaria privata nel paese d'origine a copertura delle spese mediche per sinistri, infortuni o malattie e presentarla al consolato italiano per richiedere il rilascio della dichiarazione di validità nel nostro paese.
  3. Di stipulare una polizza sanitaria privata con l'INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni italiano), instituto convenzionato con il Ministero della Salute italiano.
  4. Di stipulare una polizza sanitaria privata presso qualsiasi compagnia assicurativa italiana.

 

 

Il visto di ingresso

Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

 

Tutte le informazioni sui visti di ingresso nel nuovo portale 'Il visto per l'Italia'

 

Il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen, e assume la denominazione di “Visto Schengen Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.

Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN) e consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.

Il Soggiorno degli stranieri in Italia

Gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68, che siano esenti dall’obbligo di visto ovvero soggetti a visto, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano.

 

Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.

 

Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si trova, utilizzando il modulo previsto.

 

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

I cittadini stranieri non comunitari in possesso di un Visto Nazionale (VN) per soggiorni superiori ai 90 giorni, dovranno richiedere, entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel Territorio Nazionale, il permesso di soggiorno alle competenti autorità italiane. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

 

E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

 

Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero deve dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.

Condizioni generali per l'Ingresso degli Stranieri In Italia

L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:

 

a. si presenti attraverso un valico di frontiera;

 

b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;

 

c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);

 

d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;

 

e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);

 

f. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

 

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/formazione.

 

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.