GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
Lavori, Servizi e Forniture
art. 103, comma 1, del Codice
SCHEMA TIPO 1.2
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Corte costituzionale (d’ora in poi solo Corte o Committente), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel Contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Corte all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Corte per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.
L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Corte al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del Contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione del Contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Corte dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Corte al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Corte.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 10 % dell’importo massimo del Contratto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
b) 10 % dell’importo massimo del Contratto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Corte - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Corte per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Corte in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Corte faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Corte, il foro competente è quello di Roma.
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Brochure APPALTI PUBBLICI
Agenzia Puglia Cauzioni - Brochure Appalti Pubblici.pdf [556.79 KB]
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