Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7), prevede che le imprese di autotrasporto presentino requisito di idoneità finanziaria, per comprovare la possibilita' di adempiere agli obblighi finanziari assunti nell’esercizio dell’attivita'.

L' Attestazione di Capacita' Finanziaria e' necessaria per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per le imprese di trasporto di merci su strada.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e'  indispensabile dimostrare tre requisiti:
 
-l’idoneita' professionale;
-la capacita' finanziaria autotrasportatori;
-l’onorabilita'.

Il Regolamento richiede che l’Impresa debba dimostrare di disporre ogni anno “sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto”, di una disponibilità pari a euro 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti euro 5.000 per ogni autoveicolo eccedente il primo.

E’ utile sottolineare che la norma non chiede di dimostrare l’intero capitale dell’impresa, ma soltanto che la stessa disponga di un patrimonio “almeno” pari a quello identificato dal regolamento UE, in relazione agli autoveicoli facenti parte del parco veicolare. 

Il regolamento europeo del 2009, al paragrafo 2, ha inoltre stabilito che “…l’autorita' competente puo' consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneita' finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia Bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma…”

Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sull'Attestazione di Capacita' Finanziaria per Trasporto su Strada di Merci o Persone precisando inoltre che:

 

– l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno;
– gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria.

Dal 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha modificato la normativa riguardante la dimostrazione del requisito di capacita' finanziaria autotrasportatori:

 

“Le aziende di autotrasporto, che presenteranno domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facolta' di dimostrare il requisito di idoneita' finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilita' professionale, limitatamente i primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorre dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito di idoneita' finanziaria e' ammessa esclusivamente a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.”

Assicurazione per l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori in conto terzi

LA NORMATIVA

L'articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), attuato attraverso successivi decreti e circolari, ha imposto l'obbligo alle imprese che intendevano esercitare la professione di trasportatore su strada di merci, ai fini dell'iscrizione al solo Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di effettuare il c.d. "accesso al mercato", dimostrando di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che abbia cessato l'attività, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore nel complesso a 80 tonnellate. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055, nel modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ha soppresso il comma 2 di quest'ultimo articolo, che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l'accesso alla professione. Pertanto, non è più consentito applicare alle procedure di accesso alla professione quanto previsto dal sopra descritto articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 e dai relativi decreti e circolari applicative nonché quanto previsto dall'articolo 11, comma 6-quinquies del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. In tale contesto, imprese che hanno avuto l'accesso al mercato, precedentemente alla data della circolare 13/05/2022 - Prot. n.3738, con veicoli appartenenti ad una determinata categoria EURO, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria EURO.

Quali sono le caratteristiche della polizza di assicurazione per autotrasportatori in conto terzi?

Dal punto di vista operativo la procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri già noti sulla base di precedenti decreti e circolari riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145 e della circolare 13/05/2022 - Prot. n. 3738.
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci, è richiesto, oltre a quanto precedentemente indicato, l'attestato di idoneità professionale (che si consegue superando un apposito esame) e l'attestazione di capacità finanziaria redatta in forma di fidejussione a cura di una banca, di una finanziaria o di una compagnia di assicurazione che dovrà attenersi ad un modello specifico, per un importo minimo di:

- € 9.000,00 per il primo veicolo a motore utilizzato;
- € 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- € 900,00 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate,

Quando un'impresa abbia in disponibilità un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l'ammontare dell'idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nell'elenco sopra riportato, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data del 13/05/2022 in cui è uscita la circolare prot. n.3738, fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci l'idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l'impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.


Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 251 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della circolare applicativa della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - protocollo 1807 del 28 gennaio 2015.