Il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1995 n. 170 “Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa” impone quanto segue:

 

Art. 1. 1. La capacità finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2.

 

La capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a società consortili, deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge.

 

Detta capacità finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all'art. 1, è elevata a L. 170.000.000 ed a L. 230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato. 

Decreto Ministeriale 6 aprile 1995 n. 170
Norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa
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