Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 (articolo 7), prevede che le imprese di autotrasporto presentino requisito di idoneità finanziaria, per comprovare la possibilita' di adempiere agli obblighi finanziari assunti nell’esercizio dell’attivita'.

L' Attestazione di Capacita' Finanziaria e' necessaria per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per le imprese di trasporto di persone su strada.
Ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e'  indispensabile, infatti, dimostrare tre requisiti:
 
-l’idoneita' professionale;
-la capacita' finanziaria autotrasportatori;
-l’onorabilita'.

Il Regolamento richiede che l’Impresa debba dimostrare di disporre ogni anno “sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto”, di una disponibilità pari a euro 9.000, qualora l’autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo, a cui devono essere aggiunti euro 5.000 per ogni autoveicolo eccedente il primo.

E’ utile sottolineare che la norma non chiede di dimostrare l’intero capitale dell’impresa, ma soltanto che la stessa disponga di un patrimonio “almeno” pari a quello identificato dal regolamento UE, in relazione agli autoveicoli facenti parte del parco veicolare. 

Il regolamento europeo del 2009, al paragrafo 2, ha inoltre stabilito che “…l’autorita' competente puo' consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneita' finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia Bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma…”

Con la circolare dell’11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sull'Attestazione di Capacita' Finanziaria per Trasporto su Strada di Merci o Persone precisando inoltre che:


– l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno;
– gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria.

Dal 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha modificato la normativa riguardante la dimostrazione del requisito di capacita' finanziaria autotrasportatori:

 

“Le aziende di autotrasporto, che presenteranno domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facolta' di dimostrare il requisito di idoneita' finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilita' professionale, limitatamente i primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorre dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito di idoneita' finanziaria e' ammessa esclusivamente a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.”