
Il Decreto Ministeriale Trasporti del 09 dicembre 1992 in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992 dispone che le imprese individuali, le società e gli Enti che richiedono alla Provincia l’autorizzazione per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere adeguata Capacità Finanziaria, mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
– Istituti di Credito;
– Società Finanziarie con capitale non inferiore a Euro € 2.582.284, 50 regolarmente iscritte nell’Albo Unico della Banca d’Italia ex. Art 106 D. Lgs. 385/93 ABI 32971.4. e nell’Albo Speciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze DPR 115/2004
L’Attestazione di Capacità Finanziaria per Agenzia di Pratiche Auto non può essere rilasciata frazionatamente da più Istituti di Credito o Società Finanziarie e deve avere importo almeno pari a € 51.645,69 (art. 4 comma 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09.11.1992).
