AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale

Finalità

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativa alle emissioni industriali, e alle prestazioni ambientali associate alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT).

L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e riportate nel seguito:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.Lgs.152/2006);
  • Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV alla Parte terza del D.Lgs.152/2006);
  • Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.Lgs.152/2006);
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 D.Lgs.209/1999);
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art.9 D.Lgs.99/1992);
  • Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Ambito di applicazione e competenze

 

Sono sottoposti alla procedura di AIA di competenza statale le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.152/2006 in cui sono presenti impianti di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 (es. grandi impianti di combustione, centrali di ripompaggio gas, raffinerie, acciaierie primarie, grandi impianti chimici, impianti in mare).

L’ Autorità Competente in sede statale è il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS). La Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC (CIPPC) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA.  La decisione è inoltre basata sulla proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e sui pareri e determinazioni da parte delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi (CdS).

La Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC (CIPPC) opera attraverso il Presidente, il Nucleo di coordinamento, che coordina le attività, e i Gruppi Istruttori. 

 

Tipi di domanda

 

Le tipologie di domanda che possono essere presentate sono le seguenti:

  • AIA per nuova installazione: in questo caso l’installazione non è ancora esistente e per la sua messa in esercizio è necessaria l’autorizzazione Integrata Ambientale che il Gestore richiede all’autorità competente;
  • Prima AIA per installazione esistente: in questo caso l’installazione è già esistente e per la prosecuzione dell’esercizio è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • Riesame AIA : l’Autorità Competente può disporre il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT) riferite all’attività principale dell’installazione o trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame sull’intera installazione. Il riesame può altresì essere disposto, sull’intera installazione o su parte di essa, su proposta di altre amministrazioni o su iniziativa del Gestore, in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti;
  • Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA: questa procedura si applica a seguito della presentazione da parte del Gestore, in adempimento di una specifica disposizione del provvedimento di AIA rilasciato, di una istanza con nuovi elementi istruttori;
  • AIA per modifica sostanziale: nel caso in cui il Gestore chieda di effettuare in una installazione già autorizzata modifiche considerate sostanziali dall’Autorità Competente, il Gestore richiede il rilascio di una nuova autorizzazione per tali modifiche;
  • Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale: questa procedura si applica qualora le modifiche progettate e comunicate dal Gestore all’Autorità Competente non comportino effetti negativi significativi sull’ambiente. 

 

Fasi della procedura

 

1. Presentazione della domanda

 

Il Gestore trasmette alla CreSS l’istanza per l’avvio del procedimento di AIA utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle valutazioni e delle autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  • Descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
  • Descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
  • Descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
  • Descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
  • Descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  • Descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
  • Descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/2006;
  • Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal Gestore in forma sommaria;
  • Descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16 del D.Lgs.152/2006;
  • Se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal Gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione.

L’istanza deve essere inoltre corredata dall’attestazione di avvenuto versamento (in originale o sua copia conforme) della prevista tariffa istruttoria, da una sintesi non tecnica e (se del caso) dall’indicazione delle informazioni che il Gestore chiede di sottrarre all’accesso del pubblico per ragioni di segreto industriale o commerciale.

 

2. Verifica preliminare tecnicno-amministrativa

 

La documentazione trasmessa dal Gestore viene acquisita dalla CreSS che, entro 30 giorni, effettua la verifica amministrativa sulla completezza dell’istanza e della documentazione allegata, incluso l’avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori. 

3. Avvio del procedimento

A seguito della verifica tecnico – amministrativa, la documentazione trasmessa dal Gestore è pubblicata sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA. Contestualmente, la CreSS:

  • Avvia il procedimento e individua il funzionario responsabile del procedimento;
  • Comunica via PEC al Gestore, alla Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali interessati l’avvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web;
  • Avvia la fase istruttoria presso la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, per la formulazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), e presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per la formulazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente, i soggetti interessati possono presentare all’Autorità Competente osservazioni sulla domanda secondo le modalità indicate nel Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (Invio Osservazioni e Spazio per il cittadino). 

4. Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni

Qualora la documentazione non fosse completa, l'Autorità Competente ovvero, la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. I termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il Gestore di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

5. Istruttoria tecnica

Sulla base della documentazione acquisita durante tutto l’iter procedurale, ivi incluse le eventuali integrazioni fornite dal Gestore, nonché le osservazioni pervenute da parte del pubblico, la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC svolge l’istruttoria tecnica. Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC è approvato in sede di Nucleo di Coordinamento e trasmesso alla CreSS e ad ISPRA, che a sua volta lo integra con una proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

6. Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Nei casi in cui la tipologia dell’istanza sia una Prima AIA per nuova installazione, AIA per installazione esistente, una modifica sostanziale, un riesame con valenza di rinnovo, un riesame parziale che configura modifiche sostanziali al provvedimento previgente, la CreSS convoca una Conferenza dei Servizi (CdS) per acquisire osservazioni, proposte, pareri e determinazioni relative al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Alla chiusura della Conferenza dei Servizi viene pubblicato l’esito dei lavori.

7. Definizione del provvedimento

Ove si prospetti un esito negativo del procedimento, se ne preavvisa il Gestore, dandogli facoltà di produrre ulteriori elementi istruttori. Ove tali elementi possano influire sugli esiti della decisione, si provvede ad una loro opportuna valutazione, acquisendo (a seconda dei casi) i contributi della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, di ISPRA o della Conferenza dei Servizi.

Se ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi, in base ai relativi esiti, viene predisposto e sottoposto alla firma del Ministro dell’Ambiente lo schema di provvedimento autorizzativo.

8. Chiusura del procedimento

Nel caso di modifica non sostanziale e di riesame parziale che non comporta modifiche sostanziali all’AIA previgente, la CreSS, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e la proposta di ISPRA, conclude il procedimento, notificando al Gestore,  l’accoglimento dell’istanza o il respingimento, prescrivendo l’applicazione delle condizioni del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

In tutti gli altri casi,  dopo la firma del Ministro dell’Ambiente, la CreSS provvede a pubblicare sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA il provvedimento di AIA, a chiederne la pubblicazione (per estratto) in Gazzetta Ufficiale, a trasmettere il provvedimento al Gestore, a dare notizia della chiusura del procedimento a tutte le amministrazioni coinvolte e in particolare ad ISPRA, per attivare le relative competenze di controllo.

9. Fasi attuative successive

Il Gestore è tenuto ad accettare formalmente il provvedimento di AIA entro un termine fissato, iniziando contestualmente a versare la prevista tariffa dei controlli. Decorso inutilmente tale termine, i precedenti titoli autorizzativi (sostituiti dall’AIA) cessano di avere efficacia.

Entro un termine fissato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, generalmente 6 mesi, ISPRA definisce, su proposta del Gestore, le modalità attuative del Piano di Monitoraggio e Controllo.

ISPRA, in qualità di autorità di controllo di tutte le AIA di competenza statale, con frequenza almeno annuale produce un rapporto relativo alle verifiche effettuate in relazione all’applicazione delle condizioni prescritte in ciascuna AIA di competenza statale.

Ferme restando le diverse competenze in materia di applicazione di sanzioni amministrative e penali, in caso di violazione delle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, su proposta di ISPRA e in funzione della gravità delle infrazioni il MATTM può:

 diffidare il Gestore a ripristinare l’ottemperanza entro un termine;

  • sospendere l’esercizio;
  • revocare l’AIA e chiudere l’installazione.

Inoltre, ferme restando le diverse competenze in materia di danno ambientale, in caso di incidenti o imprevisti il MATTM, anche su proposta di ISPRA, può diffidare il Gestore ad attuare specifiche misure complementari.

Comunque in ogni momento, anche su proposta di altre amministrazioni, il MATTM può disporre il riesame parziale dell’AIA rilasciata in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti, inoltre, entro 4 anni dall’emanazione delle Conclusioni sulle BAT comunitarie pertinenti all’attività principale dell’installazione (o comunque entro i termini fissati dall’art. 29-octies, comma 3, 8 o 9, del D.Lgs. 152/06) , il MATTM deve concludere il riesame dell’AIA, con valenza di rinnovo, complessivo per l’intera installazione. 

 

 

Brochure
WASTE
Brochure AIA - AUA - Albo Nazionale Gestori Ambientali.pdf [1.41 MB]
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