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Correzione Offerta Economica: condizioni per Soccorso Istruttorio

Il TAR Catanzaro, 7 febbraio 2018 n. 338, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per l’applicazione del Soccorso Istruttorio nei casi di correzione dell’Offerta Economica in una gara d’appalto.

Assume il ricorrente che, in assenza dei profili di illegittimità denunziati, la gara, svolta secondo il criterio del prezzo più basso (da calcolarsi in ragione dei prezzi unitari offerti per tutte le lavorazioni in cui l’opera si risolve), avrebbe condotto a individuare una diversa soglia di anomalia e ad assegnare a lui i lavori.

 

Domanda, conseguentemente, che gli venga risarcito per equivalente il danno derivante dalla mancata aggiudicazione della gara in suo favore, non potendo ottenere invece tutela in forma specifica in ragione dell’immodificabilità delle soglie di anomalia individuate nel corso della gara.

 

In via generale se nell’offerta manca l’indicazione di più di un prezzo, essa non è valida.

 

Di conseguenza, più omissioni riscontrate in sede di gara hanno carattere essenziale e irrimediabile d’ufficio,

 

  • per il suo importo
  • per l’obiettiva incertezza che provoca in ordine all’effettivo contenuto delle voci dell’offerta presentata dall’appellante (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 240).

 

Riguardo invece alle correzioni che la Commissione valutatrice può apportare alle offerte dei concorrenti, emendando gli errori di calcolo, è principio consolidato quello per cui le offerte di gara sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca dell’effettiva volontà del dichiarante. Queste offerte vanno interpretate come come atto negoziale.

 

La conseguenza che ne deriva è che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo e a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

TAR Catanzaro
Sentenza 7 febbraio 2018 n. 338
TAR-Catanzaro-07.02.2018-n.-338.pdf [258.91 KB]
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