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Contributi in sede di gara: Dall'ANAC entità e modalità di versamento del contributo 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità

Con comunicato pubblicato sul portale l’Anac ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020. Si tratta, in pratica della delibera con cui l’ANAC ha definito, per l’anno 2020 ma che resta valida anche per il 2021, l’entità della contribuzione per i seguenti soggetti pubblici e privati:

  • a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;
  • b) gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50/2016, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub-a) ;
  • c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

 L’entità della contribuzione è la stessa di quella dell’anno 2019 di cui alla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174 ed i soggetti di cui ale precedenti lettere a) e b) sono tenuti a versare a favore dell’Anac. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della delibera n. 1197/2020, sono tenuti, invece, a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.