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Appalti pubblici: responsabilità solidale delle imprese dell’ATI anche con società consortile

Con l’ordinanza n. 22789 del 7 agosto 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul regime di responsabilità negli appalti pubblici in presenza di un’associazione temporanea di imprese (ATI) che abbia costituito una società consortile a responsabilità limitata per l’esecuzione unitaria dei lavori.

 

La Suprema Corte ha affermato che la costituzione della società consortile non esclude la responsabilità solidale delle singole imprese dell’ATI. In base all’articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ciascuna impresa riunita resta obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.

 

Secondo i giudici, la previsione dell’articolo 93, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, che consente alle imprese aggiudicatarie di costituire una società consortile per l’esecuzione dei lavori, non incide sulla tutela dei terzi creditori, i quali possono far valere le proprie pretese anche direttamente nei confronti delle imprese consorziate.

 

L’ordinanza, che ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’appello di Trieste, si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato e ribadisce la funzione di garanzia della responsabilità solidale, volta ad assicurare la piena affidabilità dell’ATI nei rapporti con subappaltatori e fornitori.