Bari BA - 70125 - Via Maggiore Francesco Baracca, 23 0808415075 3467308664 - agenziapugliacauzioni@gmail.com - luigibarnaba@gmail.com

ANAC: illegittimi i requisiti di gara aggiuntivi rispetto alla SOA

Un parere di precontenzioso ribadisce che non possono essere richieste, a pena di esclusione, ulteriori condizioni di partecipazione oltre all’attestazione SOA

Nei bandi di gara per lavori pubblici non è legittimo prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all’attestazione SOA, soprattutto quando tali condizioni sono imposte a pena di esclusione. Lo ha ribadito Anac con il parere di precontenzioso n. 13, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, in relazione a una procedura aperta per la realizzazione di un polo sanitario del valore di oltre 14 milioni di euro.

 

Il caso trae origine dall’esclusione di un operatore economico a causa di una clausola del disciplinare che, oltre alla certificazione SOA, richiedeva il possesso di una specifica capacità tecnico-professionale, dimostrabile attraverso l’esecuzione, nel decennio precedente, di lavori analoghi per un importo pari ad almeno dieci milioni di euro.

 

Secondo l’Autorità, una simile previsione non è conforme al Codice dei contratti pubblici, poiché introduce un requisito aggiuntivo non consentito dalla disciplina di riferimento. La stazione appaltante è quindi tenuta a eliminare la clausola illegittima dalla lex specialis e a riammettere l’operatore economico escluso.

 

Il parere chiarisce inoltre che, in caso di mancato adeguamento, la stazione appaltante deve motivare formalmente la propria decisione entro quindici giorni, dandone comunicazione alle parti interessate e all’Autorità, che può valutare la proposizione di un ricorso.

NAC parere
n. 13 del 21 gennaio 2026
Parere di precontenzioso n. 13 del 21 gennaio 2026.pdf [132.72 KB]
Download