Affidamenti diretti degli impianti sportivi, niente qualificazione per i Comuni
ANAC chiarisce che la qualificazione come stazione appaltante è necessaria solo in presenza di gare o selezioni comparative strutturate, non negli affidamenti diretti consentiti dalla legge
La qualificazione dell’Amministrazione comunale come stazione appaltante non è sempre necessaria. Lo ha chiarito Anac, precisando che l’obbligo sussiste esclusivamente nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, mentre viene meno in presenza di affidamenti diretti, anche di importo elevato, purché ammessi dal Codice dei contratti o da altre disposizioni vigenti.
Il principio, di carattere generale, vale anche per le concessioni quando il legislatore consente l’affidamento senza gara. Su queste basi, con un atto approvato dal Consiglio dell’Autorità il 22 dicembre 2025 e firmato dal Presidente, Anac ha confermato la possibilità per un ente locale di procedere autonomamente all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5 del Codice, senza essere qualificato come stazione appaltante.
Il parere riguardava, in particolare, l’affidamento della riqualificazione e della gestione gratuita di impianti sportivi ad associazioni e società sportive senza fini di lucro. L’Autorità ha precisato che la disciplina si applica solo se ricorrono specifiche condizioni: la proposta deve provenire da un’unica associazione o società sportiva senza fini di lucro; deve essere presentato un progetto preliminare corredato da un piano di fattibilità economico-finanziaria; l’intervento deve riguardare un impianto da rigenerare, riqualificare o ammodernare, quindi non più adeguato dal punto di vista funzionale; l’utilizzo deve favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile; il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria prevista dall’articolo 14 del Codice.
Il chiarimento si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti (d.lgs. n. 209/2024), che ha circoscritto l’obbligo di qualificazione agli appalti che prevedono lo svolgimento di “gare” sopra le soglie di autonomia indicate dall’articolo 62. Il riferimento esplicito alle gare, e non più genericamente alle procedure, rafforza l’interpretazione secondo cui la qualificazione è richiesta solo quando l’affidamento passa attraverso una vera e propria competizione tra operatori, mentre non è necessaria negli affidamenti diretti legittimamente consentiti.

Atto del 22 dicembre 2025
Atto a firma del Presidente del 22 dicembre 2025 - fasc.2158.2024.pdf [137.95 KB]
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