Soccorso Istruttorio: impugnazione e inderogabilità del termine
La sentenza del TAR Catania n. 382/2018 approfondisce i temi dell’impugnazione e dell’inderogabilità del termine per il soccorso istruttorio.
L’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, richiamato nell’art. 120 c.p.a., dispone, per quel che interessa in questa sede, che:
“…Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione…”.
La determinazione Avcp 1/2015 e l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 16/2014 avevano sottolineato che la finalità del nuovo istituto del soccorso istruttorio, introdotto dal Dl 90/2014, è quella di evitare esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali.
Il termine di 10 giorni è massimo, come aveva previsto anche l’articolo 38, comma 2 bis, del Dlgs 163/2006, e pertanto non è di per sé illegittima l’assegnazione di una scadenza inferiore. Ma oltre tale soglia l’adempimento è tardivo e fa scattare l’esclusione, in base all’articolo 83, comma 9, del Dlgs 50/2016.
Il carattere perentorio del termine, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza, non ammette rimedi e non è derogabile mediante la concessione dell’errore scusabile. Ne discende che l’introduzione di una deroga, mediante previsione di un termine ulteriore, importa la violazione del principio della par condicio, essendosi consentito ad alcuni dei concorrenti di integrare la produzione di atti o documenti dopo la scadenza dei termini fissati.
In allegato il testo completo della Sentenza.