RIBASSI NEI CONTRATTI PUBBLICI
Analisi descrittiva dei contratti aggiudicati

A partire dal 2020 si sono succeduti interventi normativi che hanno modificato le soglie di valore contrattuale sotto le quali è possibile per la stazione appaltante procedere con l’affidamento diretto per contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il primo intervento sull’innalzamento di tali soglie si è avuto con la legge 120/2020, di conversione del d. l. 76/2020. Le soglie per l’affidamento diretto, fissate a 40.000 prima di tale legge, sono state innalzate a 75.000 euro per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture e a 150.000 euro per gli appalti di lavori. Il d. l. 77/2021 ha poi ulteriormente innalzato le soglie per gli appalti di servizi e forniture a 139.000 euro (articolo 51)1.
Si può ritenere che l’affidamento diretto sia per sua stessa natura caratterizzato da un livello di concorrenza tra operatori economici più basso rispetto a quanto si potrebbe osservare in altre modalità di scelta del contraente (e.g., procedure aperte). Pertanto, è ragionevole ipotizzare che un più diffuso utilizzo dell’affidamento diretto abbia un impatto sui costi di approvvigionamento.
Il presente documento ha per oggetto la descrizione degli andamenti dei ribassi per le procedure di gara utilizzate tra il 2017 e il 2023. In particolare, è stato effettuato un confronto tra il quadriennio 2017-2020 e il triennio 2021-2023, al fine di fornire una preliminare valutazione dell’evoluzione dei ribassi prima e dopo i sopra citati interventi legislativi che hanno stabilito l’innalzamento delle soglie di valori contrattuali sotto le quali le stazioni appaltanti hanno la facoltà di utilizzare gli affidamenti diretti. In questo senso, tale analisi rappresenta un punto di partenza per un futuro approfondimento che possa stabilire un nesso causa-effetto tra i cambiamenti legislativi e il maggiore utilizzo degli affidamenti diretti in seguito all’entrata in vigore degli stessi. Tuttavia, questo è possibile esclusivamente utilizzando strumenti più rigorosi che possano catturare l’effetto delle norme a parità di altre condizioni. In questa sede ci si limita pertanto a fornire una prima analisi, di carattere puramente descrittivo.
Il resto del documento è strutturato come segue: la sezione 2 delinea il perimetro dell’analisi. La sezione 3 discute dell’evoluzione dei ribassi e di come le scelte delle stazioni appaltanti su quale procedura adottare sono cambiate nel tempo, fornendo una prima stima approssimativa di come i costi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni siano mutati. La sezione 4 conclude
La fonte dei dati utilizzati nelle analisi che seguono è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”). In particolare, il perimetro oggetto di studio è stato delimitato sulla base di tre criteri:
- sono state individuate in partenza le procedure di affidamento c.d. “perfezionate” per le quali, cioè, è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate) ovvero è stata manifesta la volontà di affidare l’appalto (nel caso di affidamenti diretti). Seguendo le policy istituzionali di redazione della Relazione Annuale ANAC, sono poi state scartate una serie di procedure la cui inclusione comporterebbe una distorsione dei risultati, per via delle modalità di registrazione dell’importo o perché trattasi di bandi relativi ad adesioni ad accordi quadro o convenzioni;
- dal momento che l’analisi si concentra su quelle specifiche procedure che sono state soggette ai cambiamenti legislativi di cui sopra, sono stati poi considerati esclusivamente i contratti di lavoro di importo tra 40.000 € e 150.000 € ed i contratti di servizi e forniture di importo tra 40.000 € e 140.000 €;
- infine, essendo necessarie informazioni sul ribasso sono stati considerati solo i contratti che risultano aggiudicati3 e che riportano un valore di ribasso compreso tra 0 e 100. Sono dunque state escluse le procedure negli intervalli indicati al punto 1 e 2 per le quali il ribasso non è stato comunicato e risulta dunque mancante.
In luce di quanto appena esposto, si sottolinea la necessità di adottare la dovuta cautela nell’interpretazione dei risultati delle sezioni successive. Ciò in particolare con riferimento al punto 3: la mancata comunicazione di un ribasso potrebbe essere frutto non di un mero errore di registrazione (ed in quanto tale possibilmente interpretabile come casuale), ma dell’assenza stessa di un valore (e.g., nel caso di un affidamento diretto). In quest’ultimo caso, l’esclusione delle suddette osservazioni potrebbe comportare una distorsione del risultato finale.



