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La Mandataria sostituisce la Mandante anche in gara

In caso di perdita dei requisiti, per la sostituzione di una mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, non è consentita un'interpretazione analogica, sia in senso ampliativo che restrittivo, che possa portare ad un'applicazione «oltre i casi e i tempi» previsti dal codice appalti all'articolo 48, comma 19-ter.

 

E' invece ammesso che la mandataria sostituisca la mandante anche «in fase di gara» qualora si verifichino le «modifiche soggettive» del raggruppamento tassativamente indicate nei commi 17 e 18 dello stesso articolo 48.

 

Lo afferma il Tar Lazio Roma, sezione seconda, con la pronuncia del primo luglio 2021 n. 7805 relativamente ad una gara Consip in cui era sopravvenuta la carenza del requisito di ordine generale di una mandante durante la fase di gara. I giudici precisano che è vero che il comma 19-ter dell'art. 48 contempla ora la possibilità per la mandataria di sostituire la mandante anche «in fase di gara» qualora si verifichino le «modifiche soggettive» del raggruppamento tassativamente indicate nei commi 17 e 18 (oltre che nel comma 19) dell'art. 48. Tuttavia, in caso di «perdita» dei requisiti di cui all'art. 80 del codice appalti e nei «casi previsti dalla normativa antimafia» i commi 17 e 18 limitano la possibilità di sostituire la mandante soltanto qualora tali ipotesi si realizzino «in corso di esecuzione» del contratto.

 

Il comma 19-ter, nel richiamare i commi 17 e 18 (oltre che del comma 19), limita quindi l'applicabilità della disciplina unicamente alle «modifiche soggettive ivi contemplate» con ciò escludendo l'estensione del richiamo alla diversa fattispecie della «perdita» dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei «casi previsti dalla normativa antimafia». Poiché la disciplina di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 ha natura di «eccezione« rispetto al principio generale della tendenziale immodificabilità soggettiva, non è consentita un'interpretazione analogica che possa portare l'interpretare ad applicarla, sia in senso ampliativo che restrittivo, «oltre i casi e i tempi» in essa considerati (art. 14 delle preleggi).

Italia Oggi
Articolo del 6 agosto 2021
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