Project Financing: la procedura
Project Financing
Con il termine finanza di progetto – o project financing – ci si riferisce a una procedura di affidamento prevista all’interno dell’art. 183 del Codice dei contratti pubblici, volta alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.
Come evidenziato dal primo comma dell’art 183, la procedura della finanza di progetto rappresenta una particolare forma di concessione, alternativa a quella generale prevista agli artt. 164 e seguenti del Codice, azionata su iniziativa della Pubblica Amministrazione (art 183, commi 1-14) oppure su iniziativa del privato operatore economico (art 183, commi 1-19).
Lo strumento della finanza di progetto appartiene alla categoria dei contratti di partenariato pubblico-privato e rientra perciò in quelle forme di cooperazione tra settore pubblico e settore privato finalizzate alla realizzazione e gestione di opere o servizi, con assunzione del rischi connessi alla realizzazione e gestione da parte dell’operatore privato. In tale contesto, la finanza di progetto consiste nell’operazione di finanziamento di un progetto in grado di generare flussi di cassa sufficienti a remunerare l’investimento effettuato e a garantire un utile.
Finanza di progetto su iniziativa della PA
Attraverso la procedura della finanza di progetto su iniziativa della PA, le amministrazioni aggiudicatrici affidano la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che siano stati inseriti negli strumenti di programmazione predisposti dalle amministrazioni stesse.
Prerequisito per l’attivazione della procedura di finanza pubblica è la predisposizione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che verrà posto a base della gara.
La procedura di finanza pubblica viene attivata mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori economici proponenti.
Il bando deve specificare che l’amministrazione ha la possibilità di richiedere all’operatore che si aggiudicherà la procedura di apportare al progetto definitivo eventuali modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto, e che in tal caso la concessione verrà aggiudicata al promotore solo successivamente alla sua accettazione delle modifiche e dell’eventuale conseguente adeguamento al piano economico-finanziario. In caso di mancata accettazione da parte dell’aggiudicatario di apportare tali modifiche, l’amministrazione ha facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e da questi non accettate, stipulando quindi il contratto di concessione con uno di essi.
All’interno dell’offerta, i concorrenti devono presentare il progetto definitivo unitamente a una bozza di convenzione, a un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito (o da una società di servizi costituita dall’istituto di credito o una società di revisione) e alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. I concorrenti devono altresì dar conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
Una volta ricevute le offerte entro i termini indicati nel bando, l’amministrazione aggiudicatrice le prende in esame, redige una graduatoria e nomina aggiudicatario del bando il soggetto che ha presentato la migliore offerta.
La procedura di finanza di progetto si aggiudica ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per qualità/prezzo, estendendo l’esame delle proposte agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
La procedura di aggiudicazione di finanza pubblica si conclude con l’approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del progetto definitivo presentato dal promotore aggiudicatario e con la stipula del contratto di convenzione.
Finanza di progetto su iniziativa dell’operatore economico
Attraverso la procedura della finanza di progetto su iniziativa di un operatore economico, un soggetto privato sottopone alla pubblica amministrazione una proposta di realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che non sono presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.
Con questa modalità, unitamente alla bozza di convenzione, al piano economico-finanziario asseverato e alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, la proposta presentata dall’operatore economico deve contenere un progetto di fattibilità.
L’amministrazione valuta la proposta entro il termine di tre mesi, svolgendo una verifica di fattibilità e invitando l’operatore proponente ad apportare al progetto di fattibilità eventuali modifiche necessarie alla sua approvazione; qualora il proponente non dovesse apportare le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata positivamente.
In caso di valutazione positiva, il progetto di fattibilità viene inserito negli strumenti di programmazione approvati. In sede di approvazione del progetto, il proponente è tenuto ad apportare eventuali ulteriori modifiche richieste e in difetto, il progetto si considera non approvato.
Il progetto di fattibilità approvato viene quindi posto a base di una gara per l’affidamento della concessione, alla quale viene invitato il proponente.
Il bando di gara deve specificare che l’amministrazione ha la possibilità di richiedere al promotore e agli altri concorrenti la presentazione di eventuali varianti al progetto e deve specificare inoltre che il promotore potrà esercitare diritto di prelazione nel caso non dovesse aggiudicarsi la gara.
Pubblicato il bando, i concorrenti – promotore incluso – presentano un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito (o da una società di servizi costituita dall’istituto di credito o una società di revisione), la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità.
Come già per la procedura a iniziativa pubblica, l’amministrazione aggiudica la procedura di finanza pubblica su iniziativa dell’operatore economico ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per qualità/prezzo, con esame degli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
Se l’operatore economico proponente non dovesse risultare aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, potrà esercitare il citato diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.