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PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: CHE COS’È E COME FUNZIONA PER GLI OPERATORI ECONOMICI

La strutturazione di contratti di PPP dal punto di vista degli operatori economici

Il contratto di partenariato pubblico – privato costituisce uno strumento determinante per le Pubbliche amministrazioni mediante il quale realizzare obiettivi strategici grazie ad un insieme di incentivi, realizzando al contempo operazioni cd. off-balance, ossia capaci di non impattare sul bilancio dell’Ente.

Si tratta, dunque, di uno strumento che mediante la corretta allocazione dei rischi – in particolare il rischio operativo – risulta conveniente per la PA in quanto si traduce, nella sua accezione puramente economica, in un incentivo per l’operatore economico a conseguire la massima efficienza, dalla quale dipende la sua remunerazione, a fronte di innovazione e qualità nella gestione del servizio nonché un investimento dai tempi e costi certi.

Difatti, a mente dell’art. 180 del Codice dei contratti pubblici “nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera (…)”.

L’operatore economico che desiderasse porre il proprio know-how aziendale al servizio delle esigenze dell’Amministrazione pubblica può, dunque, realizzare un progetto dai connotati descritti dall’articolo 183. Comma 15 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. nonché articoli 14, 17 e 95 del DPR 207/2010. 

Nello specifico, il procedimento disciplinato dall’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici è un procedimento complesso che si compone di varie fasi come di seguito descritte.

Trattandosi di project ad iniziativa privata, si osserva che l’onere progettuale del privato è compensato, al termine della gara ad evidenza pubblica che chiude il procedimento, dall’attribuzione del diritto ad essere preferito al miglior offerente (cd. diritto di prelazione) – previo adeguamento alle condizioni progettuali della migliore offerta – e del diritto al rimborso delle spese sostenute dal promotore ove non risulti aggiudicatario del contratto.

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

L’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici prevede che operatori economici che possiedano determinati requisiti (art. 183, comma 17 D.Lgs. 50/2016), possano presentare proposte di realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Le proposte presentate dai privati devono necessariamente constare dei seguenti documenti:

  • il progetto di fattibilità;
  • la bozza di convenzione che dovrà regolare il rapporto contrattuale tra concedente e concessionario;
  • il piano economico-finanziario (cd.PEF) asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito ai sensi dell’art. 183, comma 9 D.Lgs. 50/2016;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
  • le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell’art. 183 del Codice;
  • la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, a garanzia della proposta, per mancata sottoscrizione del contratto;
  • l’impegno a prestare, nel caso di indizione della gara, una cauzione nella misura dell’importo del 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dal progetto, deputata a rimborsare il promotore non aggiudicatario in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero il migliore offerente nel caso in cui il promotore eserciti il predetto diritto.

Si evidenzia che Il PEF, rappresentando i presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione per l’intero periodo di durata della concessione, costituisce lo strumento che consente di stimare la redditività del progetto, giustificando l’eventuale entità delle tariffe e dei canoni, corrisposti da utenti e P.A., nonché l’eventuale necessità di contributi pubblici.

La bozza di convenzione ha la funzione di disciplinare i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata della concessione e rappresenta il nucleo centrale di tutte le relazioni contrattuali relative al progetto.

 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA E INSERIMENTO NEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA PA

L’amministrazione aggiudicatrice valuta entro il termine perentorio (ritenuto dalla giurisprudenza di natura “acceleratoria/ordinatoria” in quanto non previsto a pena di decadenza) di tre mesi la fattibilità della proposta. A tal fine, essa può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche ritenute necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Qualora il proponente si adegui, invece, alle modifiche richieste dall’Amministrazione in sede di analisi, è possibile procedere con la dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse del progetto nonché nomina del promotore  proseguendo poi con l’approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti, nonché con l’inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

 

LA GARA

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di una gara per l’affidamento in concessione, alla quale è invitato il promotore che gode del cd. diritto di prelazione, ossia il diritto di essere preferito al concorrente che risulti il migliore offerente all’esito della gara, ove dichiari di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte da quest’ultimo. Tale facoltà del promotore deve essere indicata nel bando di gara.

Tutti i concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti del concessionario (ex art. 95 DPR 207/2010).