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IL RICICLAGGIO DI DENARO

Il riciclaggio di denaro

 

Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di azioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la quale provenienza è in realtà illecita, rendendone più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero.

In questo senso è di utilizzo comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco, uno dei fenomeni sui quali si appoggia la cosiddetta economia sommersa e costituisce un reato per il quale vale l’incriminazione per riciclaggio.

L’incriminazione del riciclaggio è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la quale attività è caratterizzata da due momenti principali:

quello dell’acquisizione di ricchezze attraverso atti delittuosi e quello successivo della pulitura, che consiste nel fare apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

 

La descrizione

 

Il riciclaggio costituisce un “ponte” tra la criminalità e la società civile.

Si stima che i flussi di denaro illecito in Italia siano mediamente superiori al 10% del prodotto interno lordo (P.I.L.), per il quale sono suscettibili di generare gravi distorsioni all’economia legale, alterando le condizioni di concorrenza e i meccanismi di allocazione delle risorse.

Riciclare denaro sporco è l’azione dell’investire i capitali illeciti in attività lecite.

Il riciclaggio è in genere vietato dagli ordinamenti giuridici.

A parte la deprecabilità dei comportamenti criminosi a monte e il tentativo di mascherarli, genera inaccettabili distorsioni nel ciclo economico, alterando i normali meccanismi di accumulo della ricchezza e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento.

In particolare, il riciclaggio genera fenomeni imprenditoriali che, a causa della facilità di reperimento dei capitali, sono più competitivi della concorrenza.

Agendo spesso nel commercio al dettaglio, settore più idoneo allo scopo criminoso, perché fa largo utilizzo di moneta contante, il riciclatore di denaro riesce a rilevare o comunque mantenere sul mercato attività poco o per nulla remunerative, il quale unico scopo è restare aperte nonostante il passivo finanziario accumulato.

In questo modo riesce a realizzare condizioni più vantaggiose, oppure a restare sul mercato nonostante situazioni di sovraffollamento del settore, o ancora a garantire trattamenti lavorativi più appetibili e vantaggiosi.

In questo modo, da un lato la criminalità falsa i naturali meccanismi di concorrenza del mercato tenendo bassi i prezzi e provocando disoccupazione, e dall’altro si garantisce un determinato consenso sociale che può sfruttare per perseverare nelle finalità illecite più disparate.

Queste attività, siccome illegali, sono anche intrinsecamente instabili e precarie, a discapito anche delle garanzie economiche di coloro che vi prestano la loro attività lavorativa.

 

Il reato di riciclaggio nell’ordinamento italiano

 

L’articolo 648-bis del codice penale, introdotto dal decreto-legge 59/1978, incrimina chiunque fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una simile condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5. 000 a 10.000,00 EURO.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Ai fini dell’integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.

Un altro aspetto del riciclaggio è previsto dall’articolo 648-ter del codice penale, introdotto dalla legge 55/1990.

La norma punisce

chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La sanzione penale è la stessa del riciclaggio, reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5. 000 a 25. 000 euro.

Anche qui come per l’articolo 648 bis la multa prevista è stata depenalizzata.

Adesso è prevista la multa da 1.032 euro a 15.493.

A dimostrare l’insidiosità dei comportamenti descritti, si evidenzia come entrambe siano aggravate dalla circostanza della commissione nell’esercizio di un’attività professionale.

accesso al credito, beneficiando di migliori indicatori di bilancio (solvibilità e solidità finanziaria) attraverso un più alto rapporto fra capitale proprio e di terzi.

L’autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

L’articolo 648-ter introdotto dalla legge 186/2014, incrimina

chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Un simile comportamento è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5. 000 a 25. 000 euro.

Quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la pena è la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2. 500 a 12. 500 euro.

Non sono punibili le condotte per le quali il denaro, i beni o le altre utilità ottenute con il crimine vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale, purché non ci sia stata l’intenzione in tal modo di occultare i frutti del reato.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.La pena è diminuita sino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

L’articolo 648-quater del codice penale, introdotto dal decreto legislativo 231/2007, dispone che in caso di condanna o patteggiamento i beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio siano sempre sottoposti a confisca su ordine del giudice.

Il Pubblico Ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Il Registro unico informatico

La normativa italiana relativa all’antiriciclaggio (D.Lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004 e decreto n. 141 del 3 febbraio 2006) prevede, tra l’altro, che i dottori commercialisti, i revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, avvocati, notai che forniscono prestazioni professionali avente a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12500 € debbano conservare un Archivio Unico Informatico antiriciclaggio (D.M. n. 141), nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio.

Le modalità operative per la tenuta del registro antiriciclaggio e i vari adempienti consequenziali sono state definite con il provvedimento Uic del 24 febbraio 2006.

 La legge prevede che gli operatori che si occupano di recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, attività di commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, mediazione creditizia, agenzie in attività finanziaria che forniscono prestazioni professionali avente a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 € sono tenuti a registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio nel suddetto Archivio Unico Informatico (DM n. 143).

Le modalità operative per la tenuta del registro antiriciclaggio e i vari adempienti consequenziali, sono state definite con il provvedimento Uic del 24 febbraio 2006.

La normativa europea antiriciclaggio

Un’importante azione contro il riciclaggio è stata svolta dall’Unione europea, da ultimo con la direttiva 2005/60/CE tradotta nel decreto legislativo 231/2007 del novembre 2007.

La norma, a parte gli importanti aspetti definitori, conferma la tendenza a limitare l’utilizzo del contante come strumento essenziale nella lotta al riciclaggio, aumentando il numero dei soggetti obbligati ad adempimenti e comunicazioni alle autorità in caso di operazioni sospette.