Soccorso istruttorio: sentenza TAR Lazio sede di Roma
Secondo il principio affermato dal Tar Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 1113/2018, sono arrivati nuovi chiarimenti sul Soccorso Istruttorio e la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza.
Nel caso specifico, la ricorrente lamenta:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 76, 83, 94, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016;
- carenza dei presupposti, contraddittorietà, manifeste irragionevolezza e ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento;
- di aver presentato la migliore offerta economica;
- indicato in sede di giustificazioni i predetti oneri, già compresi nell’offerta economica con un importo congruo, venendo tuttavia inopinatamente esclusa dalla gara per non averli quantificati nell’offerta economica, con atto non comunicato né pubblicato sul sito web aziendale;
- avrebbe dovuto esser attivato il soccorso istruttorio, secondo cui solo le cause tassativamente indicate come escludenti nella lex specialis possono condurre all’estromissione dalla gara del concorrente;
- la previsione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (che richiede l’indicazione nell’offerta economica anche degli oneri della sicurezza) andrebbe interpretato secondo proporzionalità e ragionevolezza, nel mentre la congruità dell’offerta andrebbe accertata, ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti pubblici, attraverso le giustificazioni fornite dalla concorrente.
Sotto la vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006 si era consolidata la seguente interpretazione. L’esclusione automatica dell’impresa, che non abbia indicato gli oneri di sicurezza interni o aziendali nell’offerta economica, può essere disposto solo se la lex specialis nulla dica in proposito e se dal punto di vista sostanziale l’offerta non rispetta i costi minimi.
Tale quadro normativo, tuttavia, è stato superato proprio dal nuovo codice di cui al Dlgs n. 50 del 2016. Secondo le nuove norme, col valore di norma primaria, è stato innovato il diritto vigente, prevedendo espressamente l’obbligo di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza e, nel contempo, precludendo, all’articolo 83, comma 9, il soccorso istruttorio con riguardo all’offerta economica e tecnica.
Luigi Barnabà
Sentenza n. 1113-2018
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