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Il MIT conferma l’esclusione dell’anticipazione del prezzo per i servizi di Ingegneria e Architettura

Come ormai noto, l'art. 44 comma del D. Lgs 209/2024 è intervenuto sull’art. 125 del Codice, dedicato alle modalità e ai termini di pagamento del corrispettivo, e, in particolare, sul comma 1, che ne disciplina le modalità di anticipazione.

 

In particolare, tra le novità introdotte a riguardo dal predetto decreto Correttivo, si rileva la previsione dell’anticipazione del prezzo per il caso di appalto integrato, disponendosi che, in detta ipotesi, l’anticipazione debba essere calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

 

Resta tuttavia ferma l’esclusione, dall’applicazione dell’istituto in parola, dei servizi di ingegneria e architettura, in virtù di quanto previsto dall’Allegato II.14, richiamato espressamente anche dal nuovo art. 125, comma 1. Infatti, ai sensi dell’art. 33 del predetto Allegato, “[s]ono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice […] i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali”.

 

Il MIT ne dà conferma, ribadendo, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, che i servizi di ingegneria e architettura sono da considerarsi servizi di natura intellettuale e, come tali, devono essere esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative all’anticipazione del prezzo di cui all’art. 125, comma 1, del Codice. In particolare, la giurisprudenza richiamata è quella del Consiglio di Stato(sez. V, 21 maggio 2024 n. 4502, il quale ha osservato che, in assenza di una specifica definizione, nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, dei “servizi di natura intellettuale”, questi ultimi sono da individuarsi in quelli che:

  1. da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte);
  2. dall’altro lato, non si sostanziano nell’esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, non richiedenti l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio.

Chiaro è che, con la precisazione introdotta dal Correttivo, in base alla quale in caso di ricorso all’appalto integrato “l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”, il legislatore ha implicitamente previsto che l’anticipazione si applichi anche alla progettazione.

 

Posto che, però, le prestazioni di progettazione, per la loro indiscussa natura intellettuale, sono di fatto ricomprese nel novero dei servizi di cui al citato art. 33, per i quali è espressamente esclusa l’anticipazione del corrispettivo, giocoforza, sarebbe stato doveroso un chiarimento normativo volto ad assicurare la coerenza tra le due previsioni.

 

La discrasia era stata rilevata tanto dall’ANAC, quanto dall’OICE, la quale, in particolare, aveva proposto di estendere l’applicazione dell’anticipazione del prezzo anche ai servizi di ingegneria e architettura, così da consentire ai prestatori di tali servizi di far fronte alle spese poste a proprio carico ai fini della corretta e tempestiva esecuzione dell’incarico affidato.

 

Proposta, peraltro, che era stata fatta propria anche dalla Commissione Ambiente al Senato, durante l’iter di approvazione del decreto Correttivo, in considerazione della “necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato”.

 

Ciononostante, la proposta non è stata accolta. E il MIT, oggi, avalla in sostanza la disparità di trattamento.

In conclusione, il professionista può beneficiare dell’istituto dell’anticipazione solo nel caso in cui svolga il servizio di progettazione nell’ambito di un appalto integrato, non negli altri casi.