Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici: cosa cambia per il sistema delle Garanzie nei contratti SOTTO SOGLIA
Con il D.Lgs n. 209 del 31/12/2024 entrato in vigore il 1° gennaio 2025 sono state introdotte una serie di modifiche al Codice dei Contratti Pubblici che hanno interessato vari argomenti, fra cui:
- il meccanismo di revisione dei prezzi
- la digitalizzazione dei contratti pubblici
- tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
- la qualificazione delle stazioni appaltanti
- uso delle attestazioni SOA nei subappalti
- incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza
- tempistica delle procedure di appalto e di concessione
- affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione
- silenzio-assenso nella verifica dei requisiti
Le garanzie a corredo dell’offerta e dell’aggiudicazione negli appalti sotto-soglia
Con particolare riguardo alle Garanzie delle procedure sotto soglia, è stato introdotto il comma 4/bis all’art. 53 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) il cui testo recita:
“Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall’articolo 117 comma 2”.
La NUOVA disposizione riguarda SOLO le GARANZIE PROVVISORIE e DEFINITIVE per i cosiddetti appalti Sotto Soglia Comunitaria per i quali valgono le seguenti
VECCHIE regole:
- di NORMA, la stazione appaltante non richiede al concorrente la garanzia PROVVISORIA a corredo dell’offerta. Tuttavia, qualora ricorrano “particolari esigenze” è possibile che la garanzia sia ugualmente richiesta (comma 1, art. 53);
- quando viene richiesta, la PROVVISORIA viene costituita con le (tradizionali) MODALITA’ previste dall’art. 106 (comma 3, art. 53 Codice dei contratti)
- la garanzia PROVVISORIA non può (MAI) superare l’UNO per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito (comma 2, art. 53);
- in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante NON RICHIEDERE la garanzia DEFINITIVA per l’esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando viene richiesta, la DEFINITIVA è pari al 5% dell’importo contrattuale (comma 4, art. 53);
NUOVA regola:
- Alla GARANZIA PROVVISORIA e DEFINITIVA non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 e nemmeno gli aumenti previsti dall’articolo 117 comma 2 (NUOVO comma 4/bis art. 53).
Nella sostanza il Legislatore ha fatto solo chiarezza sulla possibilità di poter applicare le riduzioni o gli aumenti per le garanzie negli appalti cd. sotto-soglia; tutto questo perché nella prassi operativa si stava affermando, a macchia di leopardo, la consuetudine secondo cui le riduzioni (e gli aumenti) si applicassero (SEMPRE) ma solo per analogia rispetto agli appalti sopra-soglia.
In effetti, in questo primo anno e mezzo di vigenza del CODICE "36 sono stati diversi gli interpelli che i concorrenti, in varie forme, hanno sottoposto alle diverse stazioni appaltanti per capire se e come applicare le riduzioni. Poiché i comportamenti dei COMMITTENTI sono stati piuttosto disomogenei, il Legislatore, con questa riforma, ha SOLO colto l’occasione per chiarire quello che era il suo iniziale intendimento: evitare riduzioni su garanzie (Provvisorie e Definitive) che di per sè erano già ridotte rispetto a quelle previste per gli appalti sopra-soglia.
La nuova disposizione assomiglia più ad una INTERPRETAZIONE AUTENTICA piuttosto che ad una innovazione normativa.
Il fatto di non prevedere riduzioni od aumenti delle GARANZIE altro non è che la volontà di alleggerire gli oneri legati agli appalti sotto-soglia pur conservando un minimo di garanzie a tutela dell’interesse pubblico.
Nel complesso le altre riforme del correttivo porteranno solo a rallentamenti nella emissione di nuovi bandi di gare perché le stazioni appaltanti dovranno nuovamente re-impostare le procedure con evidenti ricadute sui tempi per i nuovi bandi dei prossimi 3-6 mesi.