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Cauzione provvisoria e soccorso istruttorio - TAR Lazio

E’ ammissibile l’offerta la cui cauzione provvisoria è fornita in data successiva al termine della scadenza della presentazione delle offerte grazie al soccorso istruttorio?

TAR Lazio, II Sezione, 6 giugno 2018

 

"In linea generale, il soccorso istruttorio ha la finalità di far integrare la documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

 

nel caso di specie, il provvedimento di esclusione è legittimo poiché, a mezzo del soccorso istruttorio, è stato acclarato che la cauzione provvisoria è stata stipulata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande (31 gennaio 2018), sicché una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta mancante ab initio avrebbe concretizzato una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per il rilascio della cauzione provvisoria;

 

l'art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria e tale adempimento, per come espresso dalla disposizione citata, è da considerarsi doveroso, a garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta sotto il profilo economico;

 

pertanto, non vale invocare la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione per dimostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato, poiché la stazione appaltante ha correttamente interpretato la disposizione dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016, come prescrittiva di un adempimento ineludibile da parte dell'offerente;

 

infine, nell'escludere la ricorrente, l'amministrazione ha legittimamente dato attuazione all'art. 9.1. del disciplinare di gara, secondo cui "nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la CONSIP procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione", disposizione questa riproduttiva di quanto stabilito dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016″.

 

Allegato il testo integrale della sentenza.

TAR Lazio, II sezione
sentenza n. 06655/2018 del 6 giugno 2018
TAR Lazio - sentenza del 06062018 n. 06655_2018.pdf [320.00 KB]
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