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Economia Circolare: tutti gli Interpelli ambientali

Il Ministero della transizione ecologica ha dato risposta ai quesiti in materia di “Economia circolare” nella sezione omonima della pagina “Informazioni ambientali” che riporta tutti gli interpelli ambientali che l MiTe è tenuto a riportare ai sensi del nuovo art. 3 septies del D.Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambiente (come modificato dal DL Semplificazioni che ha introdotto la procedura di interpello ambientale).

  • Le considerazioni riportate negli interpelli sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, escludendo qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso.
  • In questa pagina tutti i quesiti presentati in materia di economia circolare e le risposte fornite con link all’atto originario per una consultazione completa dell’interpretazione ministeriale.

Interpello n. 56467 del 6 maggio 2021 – PFU e rimborso del contributo ambientale

Con Interpello n.56467/2022 il Ministero risponde ad un quesito proveniente da un Comune del Lazio sull’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso ed i relativi contributi

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 228 del TUA, i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti al 95% del peso di quelli dai medesimi immessi sul mercato nell’anno precedente.

Interpello n.28965 dell’8 marzo 2022 – Ritiro di rifiuti urbani domestici al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

Con Interpello n.28965/2022 il Ministero chiarisce sul ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

La Regione Piemonte chiedeva se

  • Le imprese di raccolta e/o di recupero di materia che non operano all’interno del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani possano ritirare rifiuti urbani di origine domestica;
  • quali siano le modalità per gestire tali conferimenti (con quali titoli le imprese esercitare le attività di raccolta e recupero dei rifiuti soggetti a privativa pubblica)
  • a quali precise e praticabili condizioni possa essere effettuato il conferimento dei rifiuti urbani di origine domestica non siano sempre soggetti al regime di privativa.

Il Ministero della transizione ecologica risponde ai diversi quesiti. Li raccogliamo nelle principali domande alle quali il Ministero fornisce una specifica risposta.

Raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani: a chi spetta?

Le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei comuni ovvero degli Enti di Governo di Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
I cittadini siano tenuti a conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall’amministrazione, per il ritiro degli stessi.

Quali modalità per la gestione dei conferimenti?

Il Ministero a proposito del secondo quesito ricorda che il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha introdotto l’articolo 185-bis, con il quale sono state definite le condizioni necessarie per effettuare il  raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, come deposito temporaneo.
Possono effettuare tale deposito anche ai distributori, presso i locali del proprio punto vendita, esclusivamente per i rifiuti soggetti a EPR.
Per la pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, della tracciabilità e del raggiungimento degli specifici obiettivi di raccolta e di recupero, le modalità di gestione dei depositi temporanei prima della raccolta dei rifiuti sottoposti a regime di EPR, dovrebbe essere opportunamente regolata mediante accordi tra distributori, sistemi di gestione individuali o collettivi, e comuni ovvero gli EGATO, laddove costituiti ed operanti.

Come funziona il sistema di gestione delle bottiglie in PET?

Quanto alla gestione selettiva delle bottiglie in PET per uso alimentare, il Consorzio CORIPET ha messo in atto un apposito sistema finalizzato, che prevede la stipula di un accordo con l’Anci con il quale è disciplinato anche il flusso sperimentale della raccolta selettiva delle bottiglie in PET, stabilendo la cornice per l’installazione degli ecocompattatori su suolo pubblico e privato. Il Consorzio, quindi, con le medesime finalità sopra riportate, è tenuto a comunicare ai Comuni, sottoscrittori delle convenzioni, i dati sulla performance di intercettazione dei  singoli ecocompattatori installati, che saranno conteggiati e sommati a quelli della raccolta RD  tradizionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge e del rispetto del Piano Economico  Finanziario per la determinazione della tariffa.

Rifiuti elettrici ed elettronici: come funziona il sistema di raccolta?

Per quanto attiene le raccolte dedicate di altre particolari tipologie di rifiuti in particolare le AEE, il Ministero richiama l’articolo 11, del Decreto Legislativo n. 49/2014, che dispone l’obbligo per i distributori di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente.
Costituisce fase della raccolta anche il deposito preliminare dei RAEE, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta comunali o presso i centri di raccolta autorizzati, ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.

Ritiro di RAEE da nuclei domestici

In modo analogo, l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 121/2016, dispone che i distributori effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell’uno contro zero) all’interno dei locali del punto di vendita del distributore.
Il ritiro dei RAEE, presso i distributori o presso i centri di raccolta comunali, nei quali è organizzata la raccolta di tali tipologie di rifiuti da parte dei Comuni, obbligati ad assicurare la funzionalità e  l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, è garantito dai produttori sulla base di apposite convenzioni stipulate con i sistemi individuali ovvero con il Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.
È evidente, chiude il MiTE che un tale sistema consente la tracciabilità dei RAEE e il conseguente monitoraggio dei  quantitativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla norma.

Interpello n. 32592 del 15 marzo 2022: Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani

Due nuovi interpelli presentati al Ministero della Transizione ecologica hanno riguardato l’art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 sulla classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica.

L’interpello 32592/21: il quesito del Consorzio di Bacino dei rifiuti dell’Astigiano e dal Comune di Alliano (AT)

I due Comuni hanno chiesto se

  1. il rifiuto decadente dall’esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati” va considerarsi urbano o speciale;
  2. in caso tale rifiuto fosse urbano, se fosse possibile attribuire la codifica EER 19 12 12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”, o viceversa, sia possibile o necessario mantenere la codifica originaria come Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”;
  3. se il criterio di classificazione individuato (sopra)
    • si applichi al rifiuto decadente dalla lavorazione meccanica di frazioni di raccolta differenziata di rifiuto urbano
    • si applichi anche al rifiuto decadente dal trattamento meccanico del rifiuto urbano “ingombrante” sottoposto ad una mera e grossolana selezione manuale e successiva triturazione.

Interpello 32592/21: la risposta del MiTE

Il Ministero richiama la disciplina applicabile nella risposta all’interpello: l’art. 18 e 182-bis e 184 del Codice Ambiente.

  1. Con riferimento al Rifiuto decadente dall’esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato, trova applicazione la sentenza della Corte di Giustizia UE, dell’11novembre 2021 relativa alla causa C-315/20, che conferma il regime giuridico di “rifiuti urbani” per i rifiuti provenienti da TMB e conseguentemente, l’applicazione del principio di prossimità anche nell’eventualità di trattamento meccanico con cambio di codice EER.
    • Per l’attribuzione del codice EER occorre far riferimento alle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, che al paragrafo 3.5.9. recano:
    • “Il sopravaglio prodotto dalle fasi di pre-trattamento e post-trattamento meccanico dei rifiuti urbani è classificabile con le seguenti voci dell’elenco europeo:
      • 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
      • 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”
  2. Il Ministero esclude quindi la possibilità di mantenere la codifica originaria 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”.
  3. Per quanto attiene all’ultimo quesito, secondo il MITE occorre nuovamente far riferimento alla procedura di attribuzione della codifica secondo le linee guida SNPA, paragrafo 3.2 “Criteri per l’individuazione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti”. Pur in mancanza di un preciso riferimento ai codici EER indicati nel quesito, la citata procedura, prevede l’attribuzione di codici appartenenti al capitolo 19 per i “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”.

Sul criterio di prossimità del trattamento di rifiuti

Secondo il Ministero, anche operazioni di mero trattamento meccanico possono apportare modifiche al rifiuto, se non dal punto di vista chimico, quantomeno da quello fisico. Pertanto, per qualsivoglia tipologia di rifiuto, pur in mancanza di obblighi normativi, una chiusura del ciclo il più vicina possibile al luogo di produzione, in una logica di prossimità ed in coordinamento con il criterio di specializzazione degli impianti, può rappresentare la migliore soluzione volta a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Interpello n.22521 del 23 febbraio 2022: Discariche e conservazione dei registri di carico e scarico

Il nuovo interpello presentato alla Direzione generale riguarda le disposizioni del Codice Ambiente in materia di discariche e registri di carico e scarico dei rifiuti.
Si chiede di chiarire in merito a

  • l’interpretazione del concetto “termine dell’attività” contenuto nell’articolo 190, comma 3, del Dlgs 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010;
  • modalità e tempistica di conservazione della documentazione ricevuta dalla autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto al termine della fase post operativa della discarica.

Interpello n.14980 dell’8 febbraio 2022 sui criteri delle Discariche preesistenti

Il quesito presentato al Ministero dell’Ambiente riguarda criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale delle discariche già autorizzate.

Discariche: quali criteri costruttivi utilizzare?

I nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, possono essere applicati anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o si applicano solamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020.

Interpello n.14928 dell’8/2/22 sulla Corretta attribuzione del codice CER per il materiale prodotto dalla lavorazione degli PFU

Il Ministero dell’Ambiente risponde ad una richiesta di interpello della CONFETRA, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, sulla corretta attribuzione del codice del rifiuto prodotto da una prima lavorazione degli PFU, comunemente denominato “ciabattato”.
Risponde la Direzione generale Economia circolare

Ciabattato: qual è il codice rifiuto?

Il codice appropriato da attribuire al ciabattato risulta il 19 12 04, in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli PFU effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti.

Il codice 16 01 03 è attribuito esclusivamente all’intero pneumatico fuori uso

Interpello n.84384 del 2/8/2021 – Operazioni di stoccaggio di rifiuti in ambito portuale

Nell’interpello una società intermediatrice di rifiuti chiede di sapere quale sia la corretta interpretazione da dare all’art. 208 comma 14 del Testo unico Ambiente (D.Lgs n. 152/2006) ed al rinvio che in esso viene fatto alla Legge n° 84/1994 e quanto sono estese le competenze attribuite dal Legislatore nazionale alle Autorità di Sistema Portuale (o le Autorità Marittime laddove le prime non siano presenti) con la Legge, chiarendo se la competenza delle stesse possa spingersi anche ad autorizzare, come è accaduto nel caso prospettato, operazioni di stoccaggio di rifiuti in aree
demaniali assimilabili alle operazioni di messa in riserva R13.

Occorre sempre un atto dell’autorità territorialmente competente in materia di autorizzazioni al trattamento dei rifiuti
(con la conseguenza che le uniche operazioni autorizzabili da parte delle Autorità di Sistema Portuale sarebbero quelle “operazioni portuali” di carico, scarico, trasbordo, maneggio e deposito di rifiuti in area portuale descritte nella Legge n. 84/1994)?
L’azienda chiede di chiarire se, nell’ambito delle “operazioni portuali” (svolte da ditte a ciò autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge n° 84/1994), ai sensi del rinvio fatto dall’art. 208 comma 14 del Dlgs 152/2006, si possa far rientrare anche il deposito di rifiuti in banchina in attesa dell’imbarco sulla nave e se, in tal caso, sia ancora oggi operante l’assimilazione dei rifiuti alle merci (o merci pericolose) prevista in ambito portuale ai sensi dell’art., 265 comma 2 Dlgs 152/2006.

Interpello 84384/2021: la risposta del MiTE sul trasporto intermodale di rifiuti

Il Ministero della transizione ecologica risponde con riferimento al testo dell’articolo 208, comma 14 del TUA e nell’articolo 16 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e chiarisce:

  • la messa in riserva dei rifiuti (R13) elencata nell’Allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 tra le attività di recupero, non rientra tra le operazioni di cui al citato articolo 16 della legge n. 84/1994, e pertanto è da ritenersi come attività da sottoporre ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 152/2006;
  • la necessità di disporre di specifiche autorizzazioni al trattamento dei rifiuti va valutata caso per caso, sulla base della verifica delle attività concretamente svolte in ambito portuale dal soggetto concessionario dell’area demaniale, e delle relative modalità e tempistiche, anche per l’eventuale applicazione di quanto previsto in materia di trasporto intermodale dall’articolo 193-bis del decreto legislativo 152/2006. Peraltro l’art. 265 co. 2 del d.lgs. 152/2006 non è stato abrogato, perciò è ancora possibile l’applicazione nelle singole fattispecie al di fuori dei casi disciplinati in modo specifico dal citato articolo 193-bis TUA relativo al trasporto intermodale, alle condizioni ivi indicate.
  • Il Mite auspica che le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di sistema, o autorità marittime, o dalle autorità regionali, contengano adeguate motivazioni circa la disciplina applicata, le modalità di svolgimento delle attività autorizzate, nonché le prescrizioni atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti e la completa tutela ambientale e sanitaria.

Interpello n.73116 del 7/7/2021: cessazione della qualifica di rifiuto per carta e cartone

In analisi il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’istante chiede un chiarimento sulla dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 643 per ogni lotto di materia Eow recuperate e l’indicazione dei due parametri: Componenti non cartacei; Totale materiale indesiderato.

L’accertamento vale per ogni singolo lotto? Sussiste una cadenza semestrale e al variare della qualità dei rifiuti?

DM 188/2020 – la risposta del MiITE all’Interpello sull’accertamento di qualità

L’accertamento di conformità dei requisiti di  qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da  norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti  in ingresso o del processo produttivo.

il MiTE, rispondendo alle domande circa le diverse interpretazioni circolate sull’argomento (e riportate nel quesito della Regione Toscana) esclude che l’analisi semestrale debba essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione “salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative”.

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali
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