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Debito 5.000 euro, stop alle gare e ai pagamenti

Le imprese possono essere escluse dagli appalti per il mancato pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 5.000 euro

Passata quasi in silenzio, la c.d. “legge di bilancio 2018” (legge 27 dicembre 2017, n. 205) prevede all’art. 1, co. 986, la riduzione ad euro 5.000 (il precedente tetto era di 10.000 euro) della soglia prevista dall’articolo 48-bis, co. 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

 

In particolare, il co. 1 dell’art. 48-bis prevede oggi che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro – ed è questa la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018 – procedono al versamento solo dopo aver verificato che il beneficiario non abbia inadempimenti rispetto agli obblighi di pagamentoderivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo pari ad almeno euro 5.000.

 

Dunque, sotto il versante dei corrispettivi che le pp.aa. devono versare ai fornitori, a partire dal 1° marzo 2018 le stazioni appaltanti possono procedere al pagamento solo dopo aver verificato che l’impresa non abbia inadempienze superiori a 5.000 euro (in tal senso si vedano anche i chiarimenti resi dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 21 marzo 2018, n. 13/RGS).

 

Ma non finisce. Il citato art. 48-bis, co. 1, del dpr 602/1973 è richiamato anche nell’art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016, norma che prevede l’esclusione dalla partecipazione agli appalti per le imprese che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali per un importo superiore alla soglia prevista, giustappunto, dall’art. art. 48-bis, co. 1, ovvero 5.000 euro (rispetto ai 10.000 del passato). In altri termini, oggi le imprese possono essere escluse dagli appalti per il mancato pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 5.000 euro.

 

E’ verosimile che la ratio che ha indotto il Legislatore a ridurre la soglia di “tolleranza” da 10.000 a 5.000 euro sia quella di innalzare il livello di affidamento degli interlocutori della pp.aa; meritevole intenzione, nella logica di contribuire al buon andamento dell’azione amministrativa, come sancito dalla Costituzione.

 

Peccato però dover rilevare lo strabismo dell’italico (e poco lungimirante) Legislatore, sempre attento ad irrobustire i presidi a tutela dello Stato come nel caso che ci occupa, tuttavia dimentico di considerare che circa il 65% delle amministrazioni è in grave e colpevole ritardo nel pagamento dei corrispettivi sugli appalti, e che vengono stimate in 8 miliardi le fatture incagliate (fonte, Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2018).

 

FONTE: avv. Lucio Lacerenza