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APPALTI PUBBLICI: la regolarizzazione del DURC

Regolarizzazione DURC: con la sentenza n. 2491/2018 il Tar Lazio si occupa dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva per irregolarità contributiva del primo classificato.

Nel caso specifico,  nella fase di controllo, l’amministrazione ha chiesto all’Istituto previdenziale la DOCUMENTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, ricevendo il documento negativo, per cui ha deciso di revocare o meglio annullare d’ufficio l’aggiudicazione dell’appalto. Questo dopo aver condotto una approfondita istruttoria per verificare se le irregolarità contributive fossero imputabili all’impresa ovvero a diverse problematiche intercorse nei rapporti tra essa e l’Istituto previdenziale.

 

Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione dell’articolo 80 del codice appalti, decreto legislativo numero 50 del 2016, dell’articolo 31 del decreto legge 69 del 2013, dell’articolo 13 bis del decreto legge 52 del 2012, eccesso di potere sotto vari profili e violazione dei principi di massima partecipazione e concorrenza.

 

La regolarità contributiva non è un fattore frazionabile o virtualmente ricostruito a posteriori. È espressione dell’operato diligente dell’impresa con riguardo a tutte le obbligazioni previdenziali maturate sia in periodi precedenti, sia nel momento in cui sia stata già espletata la gara, durante i quali l’operatore economico era obbligato a effettuare i relativi versamenti.

 

L’impresa provvedeva a mettersi in regola con il versamento dei contributi dopo la scadenza del termine per la regolarizzazione DURC stabilito in 15 giorni. neppure è stato confermato il credito in compensazione vantato dalla ricorrente nei confronti dell’Istituto previdenziale, risultando dalla documentazione versata in atti che tale credito era già stato completamente compensato alla data di emissione del D.U.R.C. negativo.

 

Per l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze del 29 febbraio 2016 n. 5 e 6) non è ammessa la Regolarizzazione DURC postuma della posizione previdenziale. Il concorrente deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante.

 

In allegato il testo completo della Sentenza

 

 

TAR Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO
Sentenza n. 2491/2018
Tar_Lazio_2491-2018-1.pdf [161.47 KB]
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