Il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995 n. 317 impone alle autoscuole e alle scuole nautiche, tra gli altri obblighi, quello di dimostrare di disporre di una idonea solidità finanziaria per poter operare nel settore. Le Attestazioni di Capacità Finanziaria per Autoscuole e/o Scuole Nautiche devono rispettare le seguenti normative

 

 

Per le Autoscuole “…Il Requisito di Capacità Finanziaria deve essere posseduto e dimostrato da:


a) per le persone giuridiche, deve essere posseduto dalla persona giuridica stessa;
b) per le imprese individuali deve essere posseduto dalla persona fisica-imprendiore (titolare dell’impresa);
c) per le società ed enti non aventi personalità giuridica: dal socio amministratore unico o, nel caso di più soci amministratori, da tutti i soci amministratori.


Nel caso di esercizio dell’attività di Autoscuola in ulteriore sede, il possesso della capacità finanziaria deve essere dimostrato per una sola sede della medesima autoscuola. A dimostrazione del possesso di tale requisito è possibile, alternativamente, presentare, in allegato alla D.I.A.: – certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari – attestazione di affidamento in forma tecnica e per € 25.822,84, rilasciata su modello conforme allo schema di cui all’art. 2 del D.M. 317/1995, da un’azienda o un Istituto di Credito, oppure da una Società Finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.585.284,50 (pari a lire 5 miliardi).


Per raggiungere la somma prescritta, la dimostrazione della capacità finanziaria non può essere effettuata frazionatamente da più Istituti di Credito in quanto ciò violerebbe i criteri informatori che sottostanno alla dimostrazione della capacità finanziaria medesima.


Per quanto invece concerne le Scuole Nautiche si dispone che:


“…Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata Capacità Finanziaria mediante:


a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 100.000,00, liberi da gravami ipotecari, da documentare con: visura ipocatastale completa della indicazione della rendita catastale, ovvero titolo di proprietà registrato; o, in alternativa a quanto indicato sotto la lettera a):
b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 50.000,00 rilasciata da: aziende o Istituti di Credito e/o Società Finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284, 50.


L’attestazione…” “… deve essere riferita ad un importo di € 50.000,00 secondo lo schema allegato al D.M. 317/95…”

 

 

DM 17 maggio 1995 n. 317
Disciplina dell'attività delle autoscuole
dm_317_del_17_maggio_1995_0000279.pdf [130.69 KB]
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