Il Decreto Ministeriale Trasporti del 09 dicembre 1992 in Gazzetta Ufficiale n. 300  del 22 dicembre 1992 dispone che le imprese individuali, le società e gli Enti che richiedono alla Provincia l’autorizzazione per intraprendere, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività, dovranno dimostrare di avere adeguata Capacità Finanziaria, mediante un’attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:


– Istituti di Credito;
Società Finanziarie con capitale non inferiore a Euro € 2.582.284, 50 regolarmente iscritte nell’Albo Unico della Banca d’Italia ex. Art 106 D. Lgs. 385/93 ABI 32971.4. e nell’Albo Speciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze DPR 115/2004

 


L’Attestazione di Capacità Finanziaria per Agenzia di Pratiche Auto non può essere rilasciata frazionatamente da più Istituti di Credito o Società Finanziarie e deve avere importo almeno pari a € 51.645,69 (art. 4 comma 2 del Decreto Ministero dei Trasporti del 09.11.1992).

Decreto Ministeriale
9 dicembre 1992
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