La polizza Tutti i Rischi di Montaggio, nota sul mercato internazionale come E.A.R. Erection All Risks, è utilizzata per il montaggio ed il collaudo di singoli macchinari o di intere linee produttive per impianti industriali di qualsiasi tipo quali:

impianti chimici, farmaceutici, raffinerie, cartiere, zuccherifici ed impianti per l’industria agroalimentare, impianti siderurgici, petrolchimici, chimici, centrali elettriche, gasdotti, oleodotti, turbine, pompe, compressori, macchine a controllo numerico, carpenteria metallica, ecc.

 

La polizza Tutti i Rischi di Montaggio è una polizza in forma All Risks cioè copre tutti i danni materiali e diretti, tranne quelli espressamente esclusi.

La garanzia decorre nel momento in cui si è completato lo scarico del materiali sul cantiere e prosegue fino al termine delle prove di funzionamento o di carico, genericamente definite “collaudo”.

 

La polizza è articolata in due Sezioni:

 

I)         Danni materiali e diretti

II)       Responsabilità Civile verso Terzi

 

Nella Sezione I possono essere attivate quattro partite:

 

1) Opere e impianti permanenti e temporanei

rappresentano il vero oggetto della copertura assicurativa

2) Opere ed impianti preesistenti

sono le opere sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori nell’ambito del cantiere

3) Costi di demolizione e di sgombero

per lo smaltimento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei residui del sinistro

4) Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere

cioè tutto quanto si utilizza per la costruzione dell’opera 

 

Nella Sezione II

Il massimale per sinistro e per durata della polizza.

 

Le partite 1) e 4) sono a valore intero e rappresentano rispettivamente il costo di costruzione del macchinario o dell’intero impianto al termine dei lavori escluso il valore dell’area, ed il valore a nuovo delle attrezzature. In caso di insufficienza della somma assicurata si applica quanto previsto dall’Art. 1907 del C.C. assicurazione parziale.

Le partite 2) e 3) sono a primo rischio assoluto, cioè fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo, senza l’applicazione del predetto Art. 1907 del C.C..