Garanzia per gli acconti versati per immobili in costruzione

Il Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 ha introdotto in materia una serie di temperamenti. Particolarmente significativo è l’obbligo da parte del costruttore di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme incassate e da incassare sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativo all’immobile in corso di edificazione (art. 2).

 

Per espressa previsione legislativa, la fideiussione da consegnare al promissario acquirente deve provenire da una banca, da un’impresa assicurativa o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. L.gs. n. 385/1993).

 

La garanzia può essere azionata quando intervengano circostanze che il legislatore delegato individua quali “situazioni di crisi” del costruttore. Esse annoverano la trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto ovvero la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e della dichiarazione dello stato d’insolvenza dell’impresa costruttrice.

 

L’efficacia della fideiussione ex art. 2 del D. Lgs. 122/2005 cessa nel momento in cui viene operato il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o interviene l’atto definitivo di assegnazione.